E’ stata appena pubblicata la Sentenza n. 17977 dell’11.09.15 del Tribunale di Roma, Giudice Nicola Archidiacono che condanna il Ministero della Salute a risarcire 360.000 euro a una giovane donna di Latina di 42 anni. Fra il 1982 e il 1983, quando aveva solo 9 anni, la donna venne ripetutamente sottoposta a trasfusioni di sangue infetto presso l’Ospedale “Istituti Riuniti Rizzoli” di Bologna.
Paziente muore per farmaco sbagliato
Con la sentenza n. 16754 del 2 ottobre 2012 la Corte di Cassazione compie ulteriori rivoluzionari passi avanti nella strada della creazione di una tutela privilegiata per i danneggiati dall’errore medico.
Un caso di Malasanità.... 12 novembre 2013 367.946,77 euro oltre agli interessi “compensativi” del 3 per cento annui dal 26 settembre 2005 alla data della sentenza di primo grado, esattamente 7 anni
Martedì 9 giugno 2015 è stata depositata la pronunzia n. 11851/2015 della Corte di Cassazione, Sezione III Civile (estensore il Consigliere Travaglino).
La Corte di Cassazione - sentenza del 27 marzo 2015, n. 6243 - con un'interpretazione innovativa che si basa su un'attenta lettura della normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, afferma la responsabilità dell'ASL ex art. 1218 c.c. per l'errore compiuto dal medico con essa convenzionato.
Il tema della responsabilità medica è stato largamente dibattuto in dottrina e giurisprudenza ed oggetto di un rilevante lavoro interpretativo che ha interessato le varie fonti legislative regolanti la materia.
I numeri della malasanità: in 26 casi operazioni sbagliate„ I numeri della malasanità: in 26 casi operazioni sbagliate„Tra il 2005 e il 2012 per 159 volte è stato dimenticato materiale operatorio all'interno del paziente. In 26 casi invece le operazioni chirurgiche sono state eseguite su parti del corpo errate. I dati del ministero sulla malasanità.
Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 1918 del 3 Febbraio 2015. Ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. grava sul datore di lavoro,
Figlio nato morto e responsabilità medica - La U.S.L. risponde (ex art. 1228 c.c.) per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti. Gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti si estendono ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell'evento di danno causato dall'operato dei sanitari.