Il Mobbing 

Con il termine Mobbing si fa riferimento, in generale, a tutti i comportamenti persecutori che tendono in qualche modo a emarginare un soggetto dal suo gruppo sociale di appartenenza, tramite una violenza psichica che deve essere protratta nel tempo (durata) ed in grado di causare quindi severi danni alla vittima che li subisce.

 

 

Non è facile individuare il mobbing e non esiste un criterio specifico per individuare le azioni che possono far configurare concretamente un caso di mobbing. Si può però dire in linea di massima che assume rilievo ogni forma di angheria e sopruso perpetrata da una o più persone nei confronti del soggetto più debole: ostracismo, umiliazioni pubbliche ediffusione di notizie false.

Per avere quindi una idea più precisa e completa sulla tipologia di condotte che possono condurre a un simile illecito è possibile fare riferimento a una vasta casistica ormai presente e di sentenze in tal senso e rivolgersi ad un medico legale

 

Difendersi dal Mobbing

Negli ultimi anni soprattutto si è sviluppata una normativa nel nostro ordinamento che permette alle vittime di tutelarsi rispetto ai fenomeni di mobbing.

La prima norma che tutela le vittime di mobbing si può trovare nella Costituzione.

La carta fondamentale del nostro ordinamento, infatti, all’art. 32 riconosce e tutela la salute come diritto fondamentale dell’uomo, all’articolo 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e all’art. 41 vieta lo svolgimento delle attività economiche private che possono arrecare danno alla libertà, alla dignità umana e alla sicurezza.

 

Il Codice Civile e la tutela al mobbing

Da un punto di vista pratico, al di la dei riferimenti di principio, nel nostro codice civile è possibile rinvenire sue fondamentali norme in grado di aiutare le vittime di comportamenti mobbizzanti a trovare tutela rispetto alle lesioni subite.

Si tratta innanzi tutto dell’art 2087 che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale di lavoratori.

Dopo di chè si tratta dell’art. 2043 che prevede l’obbligo di risarcimento in capo a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto con qualunque fatto colposo o doloso.

Poi è necessario fare un cenno alle leggi speciali, una tutela contro comportamenti mobbizzanti può essere ravvisata innanzitutto nello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui pone una specifica procedura per le contestazioni disciplinari a carico dei lavoratori e laddove punisce i comportamenti discriminatori del datore di lavoro.

Una ulteriore forma di tutela, di carattere questa volta più generale, è ravvisabile infine nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

Forme di tutela previste dal codice penale

Il mobbing viene tutelato, nel nostro ordinamento, anche nel codice penale perché può assumere rilevanza anche in questo ambito, sebbene non esista una specifica figura di reato.

I comportamenti mobbizzanti infatti, a determinate condizioni possono cagionare delle conseguenze riconducibili al reato di lesioni personali di cui all’articolo 590 del codice penale.

 

Codice Civile e Risarcimento

 

La principale forma di tutela per le vittime di mobbing si trova nelle norme civilistiche che offre particolari rimedi.

Le vittime potranno, in altre parole, citare in giudizio il loro mobber diannnzi al giudice civile al fine di vederne accertata la responsabilità per i danni che ha cagionato nei loro confronti e ottenere la condanna al risarcimento delle sofferenze patite.

A tale proposito va anche detto che le tipologie di danno che possono essere richieste dalla vittima in sede civile e per le quali il giudice può disporre il risarcimento del danno sono molteplici e possono riguardare sia il il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale.

Il mobbizzato, una volta accertato il reato, può essere risarcito innanzitutto per le sofferenze non patrimoniali subite in conseguenza delle condotte persecutorie, che vanno valutate globalmente dando rilevanza alla lesione della salute psico fisica del danneggiato ( danno biologico ) alla sofferenza interiore derivante dalle condotte persecutorie ( danno morale ) e al peggioramento delle sue coondizioni di vita quotidiana ( danno esistenziale ).

La vittima di mobbing può inoltre essere risarcito dal danno patrimoniale subito in conseguenza del mobbing e che comporta, in breve, una incidenza negativa sulla sua sfera economica.

In concreto, il danno patrimoniale subito dalla vittima può concretizzarsi nell’essere stato costretto a sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o per visite specialistiche in conseguenza delle lesioni psico-fisiche derivanti dal mobbing o anche, dal mancato guadagno conseguente all’impoverimento nelle sue capacità professionali che si verifica in tutti i casi in cui il mobbing comporta una inattività forzata del lavoro, la sua perdita di chances, il mancato avanzamento in carriera, la compromissione della sua immagine professionale e così via.

 

Il Mobbing sul lavoro

Il contesto principale con riferimento al quale si è iniziato a far riferimento al mobbing come a un comportamento illecito, giurifdicamente rilevante, è quello lavorativo.

 

In tale contesto sostanzialmente il mobbing si estrinseca in tutti quei comportamenti che il datore di lavoro o i colleghi pongono in essere per svariate ragioni al fine di emarginare e allontanare un determinato lavoratore.

Da tale definizione è possibile far discendere una prima forma di classificazione del mobbing; quella che distingue il mobbing verticale dal mobbing orizzontale.

Mobbing verticale è la classica forma nella quale si estrinseca il mobbing e consiste negli abusi e nelle vessazioni perpetrati ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico. In questi casi le possibilità di ribellarsi a tali atteggiamenti sono spesso molto limitate e di non facile attuazione.

Mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.

Lo Studio Medico Legale della Dott.ssa Lucia Gargiulo - Corso Vercelli 7 Milano