Il danno alla persona
“Danno” significa, letteralmente privare un individuo di un bene che gli appartiene:
il danno può consistere nella diminuzione temporanea o permanente del patrimonio e del reddito del danneggiato oppure nella compromissione della sua stessa ingrità e quindi della sua efficienza psicofisica.
Sin poco tempo fa, il risarcimento del danno nella medicina legale alla persona era strettamente legato o all’esistenza di un reato od alla prova effettiva della perdita economico che da esso fosse derivato: ad esempio, in caso di danno ad un patrimonio elevato, il risarcimento sarebbe stato consistente; in caso di menomazioni, seppur gravi o gravissime, sarebbe stato relativamente modesto, se il danneggiato non avesse svolto alcuna attività lavorativa o non avesse potuto dimostrare alcuna capacità reddituale ( casalinghe, minori, anziani).
Oggi, la capacità di guadagno e la capacità lavorativa del danneggiato non sono più considerate come unici parametri di riferimento per la valutazione ed il risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile, né è pregiudiziale la prova del reato per il risarcimento del danno alla salute ( non più dunque ascritto ai “reati non patrimoniali”).
Tutto ciò è avvenuto soprattutto grazie al lavoro di Cesare Gerin, in virtù della sua teoria della validità e della valorizzazione del contenuto prima di tutto biologico del danno alla persona (danno biologico, danno alla validità, danno alla salute ) e del suo significato e valore “anche” patrimoniale.
Il fondamento giuridico dell’obbligo risarcitorio resta, in ogni caso, l’affermazione preliminare della responsabilità di chi ha posto in essere la condotta illecita: queste, a sua volta, è fondata sulla preliminare dimostrazione del danno e qindi sull’accertamento del nesso di causalità giuridico materiale fra la condotta illecita considerata e l’evento di danno stesso (responsabilità extra contrattuale o contrattuale).
Secondo l’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito), “qualunque atto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”.
Qualificazione giuridica del danno secondo la medicina legale
- - Danno ingiusto (e perciò risarcibile): può essere distinto in 3 categorie
- - danno biologico o danno alla vitalità o danno alla salute (temporaneo o permanente)
- - danno patrimoniale, tipologie:
danno emergente: si tratta della perdita economica sofferta dal danneggiato; comprende ogni diminuzione del patrimonio della persona considerata
danno da lucro cessante: consiste nella diminuita produttività e qundi nel mancato guadagno conseguito dalla persona danneggiata. E’ una conseguenza della riduzione dell’integrità e dell’efficienza psicosomatica della persona danneggiata ( si ricorda che, come vedremo, la compromissione o menomazione dell’integrità psico fisica costituisce il danno biologico). L’invalidità, infatti, può ripercuotersi sulla capacità del soggetto di espletare l’attività lavorativa già esercitata in precedenza e, quindi, sulla capacità di guadagno.
Temporalità
- danno attuale: è quello già realizzatosi e ben obbiettivabile
- danno futuro: deve rispondere ad un criterio di obiettività, di certezza, o comunque di grande probabilità del suo verificarsi (qualità che non sussistono nel danno potenziale, il quale, dunque, non costituisce mai danno risarcibile).
Danno non patrimoniale o morale: deve essere risarcito solo quando il fatto che lo produce costituisce reato o negli altri casi espressamente stabiliti della legge. Consiste nel dolore e nella sofferena morali e spirituali, che derivano alla vittima dal prodursi del danno, e la sua definizione è di esclusiva competenza del magistrato
Danno Biologico
E’ il primo dei parametri medico legale utilizzato ai fini della valutazione complessiva del danno alla persona in responsabilità civile. Pur essendo, nella pratica, utilizzati i termin di “danno alla salute” e “danno alla vitalità” utilizzati come sinonimi di danno biologico, essi non lo sono; ad esempio, secondo Cesare Gerin”una cicatrice cutanea in parti non scoperte del corpo o peggio un intervento demolitore, che però può ridare quell’efficienza psico fisica che prima dell’intervento non esisteva, sono danni biologici ma non danni alla salute.
Con la dizione “ danno biologico ” si intende dunque, esprimere un concetto esclusivamente medico legale, quale è quello del pregiudizio all’incolumità od all’integrità psico fisica preesistente indipendentemente da qualsiasi riferimento o ripercussione sulla capacità di produrre reddito.
Il DL 23/00 n. 38 ha definito che “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il danno biologico per il medico legale, dunque, è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato; in altre parole, “ il danno biologico consiste nella menomazione, permanente o temporanea, dell’integrità psico fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico relazionali, passabili di accertamento e di valutazione medico legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.
Quindi, da un punto di vista medico legale, non la sola lesione o meglio la sola menomazione biologica di questo o quell’organo devono essere considerate ai fini del risarcimento, quanto piuttosto il pregiudizio alla validità od alla salute che esse comportano.
Pertanto, occorre considerare gli aspetti dinamico relazionali del danno biologico nella medicina legale: quel che conta, infatti, ai fini risarcitori è stabilire non solo la compromissione anatomo funzionale, ma anche le conseguenze che da quella menomazione biologica derivano sulla capacità di relazione sociale della persona considerata; l’essere umano, in altre parole, non è mai considerato in modo statico come mera entità biologico clnica, ma come persona immersa in una rete di rapporti sociali.
Secondo Gerin, concetto fondamentale del danno biologico nella medicina legale è la validità: valido è colui, infatti, che sia pronto e capace fisicamente, psichicamente e spiritualmente ad espandersi liberamente nell’ambito della vita di relazione, in materia coerente alla propria personalità e nel rispetto delle leggi vigenti.
In conclusione, ai fini risarcitori, il primo dei parametri per la valutazione del danno alla persona in RC è il danno biologico, che deve quindi esprimersi in termini di invalidità e cioè di pregiudizio della validità della persona considerata; inoltre, ai fini di una esatta valutazione del grado di invalidità permanente, vanno precisati sia i cosiddetti aspetti statici sia quelli più propriamente dinamico relazionali del danno biologico.