danno transitorio: è il danno nella medicina legale i cui effetti sono solo temporanei, cioè si estinguono entro un lasso di tempo più o meno breve dall’azione o dall’omissione umana illecita considerata
permanente: è il danno le cui conseguenze si perpetuano indefinitivamente nel tempo, non essendo prevedibile il recupero od il ritorno allo status quo ante entro un ragionevole limite di tempo. Quindi, la qualifica di permanente va intesa come stabile, durevole, protratta a lungo: questo è, dunque, un giudizio prognostico, che soffre di tutte le incertezze dei pareri di genere
Art. 2057 c.c. : danni permanenti per il medico legale si hanno “quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e dalle natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia, in tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Rientrano nel computo dell’invalidità permanente anche il danno estetico, il danno sessuale, il danno alla capacità di procreare e, insomma, ogni apprezzabile danno ad una qualsiasi funzione biologica ben delineata ai fini della vita organica e soprattutto di relazione. Va però precisato che, in genere, la valutazione del danno estetico è rimessa direttamente al Magistrato giudicante.
Ogni persona va considerata con semplicemente come la somma di molteplice funzioni biologiche, ma come individuo dotato di una specifica personalità (studio del danno personalizzato)
L’invalidità permanente viene sempre espressa con un numero percentile che indica la riduzione della complessiva validità psico fisica del soggetto normale
L’impiego di tabelle (baremes) valutative da parte del medico legale: può essere utile, ma non è mai decisivo, nel senso che non potrà mai sostituirsi alla critica attività valutativa del consulente. In ogni caso, vi sono:
- funzioni indispensabili alla stessa prosecuzione della vita biologica e per le quali non è configurabile una perdita completa: nervosa, psichica, respiratoria, cardiocircolatoria, immunitaria, etc.
- funzioni necessarie ai fini della vita di relazione, importanti nella valutazione della qualità della vita: visiva, uditiva, fonatoria, vestibolare, prensile, estetica, sessuale, ecc.
- la valutazione conclusiva del medico legale dell’invalidità permanente deve essere espressione non di sterili conti aritmetici, quanto della effettiva comprensione da parte del medico legale valutatore della personalità dell’esaminato e del reale significato invalidante della o delle menomazioni riscontrate.
Invalidità e riabilitazione protesica
Il grado effettivo del recupero funzionale mediante protesi va studiato in ogni caso sotto l’aspetto medico legale, chirurgico, tecnico, riabilitativo, psicologico e sociale.
La personalità ed il modo individuale di reagire alla limitazione causata dalla menomazione organica hanno spesso un ruolo determinante nel condizionare la riuscita della riabilitazione.
In ogni caso, è evidente che il significato invalidante di una menomazione (amputazione) riducibile con protesi è minore rispetto a quella che non lo è. Si ribadisce, peraltro, che secondo l’art. 5 c.c. e l’art. 32 della Costituzione, nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad un intervento senza avervi liberamente consentito: quindi nemmeno un amputato di un arto può essere costretto alla protesi.
Ovviamente, se la persona si è sottoposta al trattamento protesico, occorre tener conto della riduzione del significato invalidante della menomazione, ottenuta appunto grazie alla protesi: in questo caso, vanno comunque tenuti in conto dal medico legale il costo delle spese relative agli apparecchi protesici, il grado di tollerabilità dell’apparecchio protesico, il danno futuro a carico del distretto o dei distretti articolari contigui ecc.
In definitiva, ai fini valutativi, dovrebbero fornirsi al Magistrato:
valutazione del significato invalidante della menomazione non corretta
valutazione del significato invalidante della menomazione corretta o correggibile
valutazione di tollerabilità ed efficienza della protesi
valutazione della durata media della protesi, del suo costo e delle spese necessarie per i rinnovi
Liquidazione del danno biologico
In precedenza, per pervenire ad una giusta valutazione del danno da parte del medico legale era sufficiente l’applicazione di generali principi di liquidazione secondo equità e buon senso del giudice: criterio equitativo puro non è più in uso perché manca di regole precise. Esso infatti, può comportare il rischio di decisioni arbitrarie ed imprevedibili e determinare ingiustificate disparità di trattamento.
Per recuperare queste difficoltà si è fatto ricorso a:
Metodo del triplo della pensione sociale: considera come base l’importo corrispondente al triplo della pensione sociale, lo moltiplica per la percentuale di invalidità residuata e per un coefficiente relativo all’età dell’infortunato, ottenendo in tal modo il risarcimento del danno biologico.
Metodo del punto elastico secondo la scuola Pisana: si basa sul valore punto; si stabilisce un importo per ogni punto di invalidità e lo si moltiplica per il grado di invalidità residua. L’importo del punto viene determinato in base ad una rilevazione statistica delle liquidazioni effettuate negli anni precedenti, opportunamente aggiornati.
Sistema del punto tabellare o variabile: derivata dal sistema precedente, è il metodo più utilizzato dal medico legale. Mantiene l’idea della liquidazione per mezzo del valore punto, ma ne predetermina le oscillazioni in base a due funzioni fondamentali: la funzione crescente rappresentata dalla percentuale di invalidità che fa alzare il valore punto in relazione all’aggravarsi della patologia e la funzione decrescente, che lo fa decrescere, che lo fa decrescere in proporzione all’anzianità.