Ritardo diagnosi – malasanità
In questo articolo ci poniamo la seguente domanda: Qual è la responsabilità del medico in caso di omessa o ritardata diagnosi di un male incurabile e terminale?
Quando si parla di malasanità, spesso si parla anche di errore medico che determina la morte del paziente o la compromissione irrimediabile delle sue condizioni di vita. Ad esempio una diagnosi errata o effettuata in ritardo in un paziente affetto da una grave malattia non sono cose di poco conto: possono, infatti, determinare l’impossibilità di effettuare delle scelte terapeutiche, la riduzione dei giorni di vita e l’abbassamento della qualità della vita nel periodo restante.
Una ritardata diagnosi di tumore ha un'influenza causale rispetto all'evento, quando si è in presenza di una delle patologie oncologiche comunemente e scientificamente più aggressive e ad evento nefasto?
In tema di errore diagnostico, va ribadito che, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi
In tema di nesso causale nei reati omissivi, in altri termini, non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all'intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.
Attualmente, si stima che in Italia ci siano ben 300mila cause pendenti per errore medico e la giurisprudenza sul punto è quotidianamente sollecitata a prendere decisioni in tema di colpa medica. Per questo motivo è fondamentale fare qualche premessa chiarificatrice sul tema della responsabilità medica sia civile che penale, di comprendere cosa succede in caso di errore medico e quale ruolo “giocano” in materia di responsabilità medica le linee guida e la scelta delle cosiddette best practices.
- Diagnosi errata o in ritardo: medico responsabile?
- Diagnosi errata o in ritardo: sentenza Cassazione
- Responsabilità medica: la riforma
- La responsabilità penale del medico
1 - Diagnosi errata o in ritardo: medico responsabile?
Diagnosi errata o effettuata in ritardo, è il caso di precisare che se il decesso del paziente è stato causato proprio dall’errore del professionista e che, dunque, un accertamento tempestivo della malattia avrebbe consentito di evitare la morte, allora non vi sono dubbi sulla sua responsabilità e dunque, sotto un profilo civilistico, sul diritto al risarcimento del danno. Ma poniamo il caso in cui, nonostante l’errore del medico nel non aver effettuato tempestivamente la diagnosi corretta, il paziente sarebbe comunque morto anche in ipotesi di intervento tempestivo. In questo caso, atteso che la morte del paziente si sarebbe comunque verificata, il medico è comunque responsabile per la morte del paziente? La questione è stata più volte analizzata dalla Cassazione. Vediamo in particolare cosa è stato detto in tali occasioni.
2 - Diagnosi errata o in ritardo: la Cassazione
Quando si parla di responsabilità medica da ritardo nella diagnosi, secondo l’insegnamento della Cassazione ci si intende riferire al fatto che la colpa del medico non sta nell’aver sottratto al paziente le chances di salvarsi (che, come detto, potrebbero non sussistere affatto), ma nell’aver violato il suo diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali anche negli ultimi giorni della propria vita.
Vale a dire che la responsabilità da ritardo nella diagnosi non va valutata solo con riferimento all’esito della patologia non tempestivamente accertata, ma costituisce una condotta in sé suscettibile di valutazione da parte del giudice. In sostanza la ritardata diagnosi lede un bene di per sé autonomamente apprezzabile che non necessita di alcuna prova ulteriore neppure di quella di poter salvare o meno il malato. Tuttavia, in questo caso, il risarcimento del danno da ritardo nella diagnosi, non potendo essere quantificato secondo criteri oggettivi, dovrà essere liquidato in via “equitativa” dal giudice.
Facciamo un esempio: un medico potrebbe scambiare un tumore in fase irreversibile per una semplice ciste e non fa compiere al proprio paziente alcuna indagine. In questi casi la responsabilità medica per l’omessa diagnosi di una malattia terminale scatta sia quando l’errore ha tolto al paziente la possibilità di vivere per un (anche breve) periodo di tempo in più rispetto a quello poi effettivamente vissuto, sia per la perdita da parte del paziente della chance di conservare, durante il decorso della patologia, una “migliore qualità della vita”, intesa come possibilità di programmare, anche all’esito di una eventuale scelta di rinunzia all’intervento o alle cure il proprio essere persona, e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle proprie attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito.
Sempre la Cassazione ha detto che l’omissione della diagnosi di una malattia terminale nega al paziente, oltre alla cosiddetta impossibilità di scelta terapeutica, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e di effettuare le sue scelte di vita in vista e fino all’esito morte. La privazione di questo diritto fa sorgere quello al risarcimento del danno non patrimoniale.
3 - Responsabilità medica: la recente riforma
Come noto, la legge Gelli-Bianco ha da poco riformato la responsabilità medica. La riforma si è posta l’obiettivo di rimodulare la tematica della responsabilità sia civile che penale dei medici, tentando così di migliorare il “rapporto di fiducia” che dovrebbe esistere tra gli esercenti la professione sanitaria ed i pazienti. Rapporto che, negli ultimi anni, si è andato sempre più incrinando, con la conseguenza che – da un lato – il contenzioso in materia di malasanità è notevolmente aumentato e – dall’altro – i medici lavorano costantemente con il timore che i pazienti (o i suoi eredi) un domani gli faranno causa. Se in sala operatoria “qualcosa va storto” un medico rischia una condanna penale per omicidio colposo o lesioni personali. Ed è proprio per il timore di sbagliare e di finire in Tribunale che i medici sono “condizionati” nel proprio lavoro, finendo talvolta per “dribblare” trattamenti complessi, ma utili per la salute dei pazienti. Per questi motivi, in Italia, si sente sempre più spesso parlare di medicina difensiva, che si concretizza in condotte che gli operatori sanitari adottano al solo fine di evitare eventuali responsabilità e contenziosi.
Per farla breve, negli ultimi tempi il medico si è visto costretto a curare il paziente dovendo tenere a mente più che la salute del paziente stesso la necessità di evitare – un domani – una citazione in giudizio. Ecco che, dunque, a pochi anni dalla legge Balduzzi si è sentita la necessità di “riscrivere” (con la legge Gelli-Bianco) la materia, per garantire maggiori tutele per il medico ed al contempo maggiore trasparenza nei confronti dei pazienti.
Con la riforma sono cambiati i connotati della responsabilità civile del medico, che non ha più natura contrattuale, ma extra-contrattuale. Tale mutamento non è stato di poco conto, atteso che adesso è il paziente a dover provare “la colpa” del medico e non più il medico a dover dimostrare di non aver sbagliato. Altra conseguenza è che si è accorciato il termine prescrizionale per il paziente che intenda ottenere un risarcimento del danno derivante da malpractice sanitaria. Il danneggiato, a tal fine, non avrà più 10 anni, ma soli 5 anni per promuovere l’azione.
Per la struttura sanitaria, invece, la responsabilità ha – come in passato – natura contrattuale. Sarà detta struttura, quindi, a dover dimostrare di non avere avuto responsabilità nei casi di malasanità. Con l’ulteriore conseguenza – facilmente intuibile – che il paziente è più incentivato a promuovere una causa contro l’azienda ospedaliera, anziché nei confronti del singolo medico, anche in considerazione delle maggiori disponibilità economiche della prima rispetto al secondo e del maggior tempo a disposizione (la relativa azione si prescrive in 10 anni).
4 - La responsabilità penale del medico
Con la riforma è stata rimodulata la responsabilità penale del medico. La riforma, infatti, ha previsto l’inserimento di un nuovo articolo nel codice penale, in base al quale il medico che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della propria imperizia non risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose quando ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.