La POLIZZA MALATTIE DIPENDENTI

La Polizza Malattie Dipendenti è l’assicurazione che tutela il dipendente da tutte le conseguenze economiche che potrebbero derivare dai casi di malattia.

Ma non solo, perché l’assicurazione malattia per i dipendenti rappresenta anche un interessante benefit che consente di fidelizzare il personale. Il contratto della polizza è strutturato in maniera flessibile e consente a ogni azienda di costruire la copertura assicurativa che meglio risponde alle sue esigenze

 

GARANZIE FLESSIBILI PER UN`ASSICURAZIONE FATTA SU MISURA

L’assicurazione malattia per i dipendenti è disponibile con diverse combinazioni in funzione della garanzia principale prestata, ad esempio:

 

- Grandi Interventi Chirurgici è una combinazione che tutela per le spese sostenute prima, dopo e durante il ricovero reso necessario dagli interventi chirurgici più delicati.

Può essere integrata con garanzie che prevedano:

• il rimborso di spese non connesse a ricovero, sostenute per particolari prestazioni come Risonanza Magnetica Nucleare, TAC, Amniocentesi, ecc.

•   la corresponsione di un’indennità per ciascun giorno di degenza.

 - Forma Completa: combinazione che offre una copertura globale in caso di malattia, infortunio e parto. Prevede il rimborso delle spese mediche sostenute in caso di:

• Intervento chirurgico con ricovero

• Intervento chirurgico in Day Hospital

• Ricovero senza intervento chirurgico

• Spese sostenute prima e dopo il ricovero

• Spese extra ricovero (RMN, TAC ecc.)

La combinazione può essere ulteriormente arricchita con garanzie che prevedano:

- il rimborso delle spese sostenute per "Visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio” non connessi a ricovero;

- la corresponsione di una indennità per ciascun giorno di degenza.

 

TANTI VANTAGGI PER L`ASSICURATO E PER IL DATORE DI LAVORO

La Polizza Malattie Dipendenti comporta di solito numerosi vantaggi sia per il dipendente che per il datore di lavoro. In particolare, consente:

- all’Azienda contraente di detrarre il premio dal reddito d’impresa (IRES) in quanto componente del costo del lavoro;

- al dipendente di godere della detraibilità fiscale delle spese mediche anche se sono state rimborsate dall’assicurazione.

La stipula della polizza malattia attraverso una Cassa di Assistenza in conformità a disposizioni di contratto collettivo, accordo integrativo o regolamento aziendale, consente:

• ai lavoratori assicurati (eventualmente anche con estensione al nucleo fiscalmente a carico) di beneficiare di una importante agevolazione fiscale poiché la quota di contributo versato dal datore di lavoro alla Cassa non concorre a formare la base imponibile IRPEF nei limiti previsti dalla legge. Inoltre continueranno ad essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese mediche non rimborsate dall’assicurazione e rimaste a carico del lavoratore assicurato.

La polizza assicurazione dipendenti opera a favore dei soggetti la cui remunerazione è a carico dell’Azienda contraente o aderente ad eventuale Cassa di Assistenza e la cui sede operativa, intesa quale luogo di abituale prestazione di lavoro, è situata in Italia. Possono essere inseriti in copertura anche i titolari d’azienda.

 Se prescelta l’assicurazione in forma Nominativa questa si intende prestata a favore delle persone nominativamente indicate e risultanti dagli allegati di polizza. In tale forma, l’ingresso in copertura è subordinato alla compilazione del questionario medico. 

Se prescelta l’assicurazione in forma Categoria questa si intende prestata a favore delle persone appartenenti alla categoria in rapporto di lavoro con il Contraente ed indicata in polizza, le cui generalità risultano dagli elenchi forniti alla Società dal Contraente stesso. 

Inoltre, qualora l’assicurazione sia prestata per nucleo familiare, l’assicurazione viene estesa al coniuge o al convivente more uxorio ed ai figli componenti il nucleo familiare dell’Assicurato come da indicazione di polizza (nucleo da stato di famiglia / nucleo fiscalmente a carico).

Di solito  l’entrata in vigore dell’assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (questo cambia a seconda della Compagnia Assicurativa). 

 Obblighi del Contraente 

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione: - il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione

Il Contraente/Azienda si impegna a fornire all’Impresa di assicurazioni nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) degli assicurati al momento dell’entrata in copertura. Il Contraente/Azienda si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia e operazioni societarie straordinarie. La Compagnia di assicurazioni avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

 Regolazione del premio -  Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio. 

DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE - Validità territoriale L’assicurazione cambia a seconda della Compagnia. Di solito vi sono persone non assicurabili. Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, l’assicurazione nei loro confronti viene a cessare indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’assicurato.

 Permanenza in assicurazione – Di solito vengono posti dei limiti di età e l’assicurazione vale per persone fino ad una certa età. Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di detto rapporto, l’assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito.

Ricapitolando: ASSICURAZIONE AZIENDALE DIPENDENTI

Le polizze assicurative per i dipendenti sono un prodotto di grande importanza: in caso di infortuni o morte sul lavoro l’INAIL tutela (in parte) il dipendente.

Cosa è : L’ASSICURAZIONE AZIENDALE DIPENDENTI

 L’Assicurazione aziendale dipendenti, è una polizza flessibile e adattabile alle esigenze di ogni azienda. La polizza offre un’ampia gamma di garanzie e prevede coperture ad hoc per i dipendenti e le diverse figure aziendali. Benché esistano formule standard di polizza, è bene considerare formule integrative che meglio identificano la validità della polizza.

 

L’ASSICURAZIONE AZIENDALE INFORTUNI

La polizza aziendale infortuni risponde per gli infortuni che possono accadere:

• sul posto di lavoro;

• durante gli spostamenti compiuti con diversi mezzi di trasporto;

• nello svolgimento delle occupazioni familiari e domestiche e durante i momenti di svago e di tempo libero.

Va da sé che la prestazione principale dell’assicurazione infortuni è l’invalidità permanente: una garanzia che prevede un indennizzo nel caso in cui l’assicurato riporti lesioni permanenti a seguito di un infortunio.

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI: TUTELE E GARANZIE

Con l’Assicurazione Infortuni Aziende puoi avere anche un’importante tutela in caso di malattia, con le seguenti garanzie:

• L’INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA, CHE PREVEDE UN INDENNIZZO NEL CASO IN CUI L’ASSICURATO, A CAUSA DI UNA MALATTIA, RIPORTI DELLE LESIONI PERMANENTI;

• L’INVALIDITÀ PERMANENTE DA ICTUS O INFARTO, CON LA QUALE È POSSIBILE COMPRENDERE NELLA GARANZIA LA COPERTURA PER INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A QUESTE DUE SOLE PATOLOGIE;

• L’INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO PER MALATTIA, CORRISPOSTA PER OGNI GIORNO DI DEGENZA IN UN ISTITUTO DI CURA PUBBLICO O PRIVATO IN SEGUITO ALLA MALATTIA.

 

ASSICURAZIONE DIPENDENTI -COPERTURA

Oltre ad essere coperta in caso di infortunio del dipendente, l’azienda può far riferimento a soluzioni a misura delle proprie esigenze, come

1. la polizza dipendenti caso morte (importante soprattutto per quelle attività ad alto rischio),

2. l’assicurazione sanitaria, utile quando, ad esempio, l’azienda lavora con residui tossici, composti chimici, etc..

3. la polizza sanitaria internazionale, per quelle aziende che inviano professionisti oltreconfine.

La grande flessibilità che accompagna queste assicurazioni permette al sottoscrittore della polizza di scegliere una formula cumulativa aziendale in cui includere una o più coperture a scelta tra, come ad esempio:

• la prestazione Morte per infortunio, che garantisce il versamento ai beneficiari del capitale assicurato;

• l’Indennità giornaliera da ricovero, corrisposta per ogni giorno di degenza in istituto di cura pubblico o privato;

• l’Indennità giornaliera da ingessatura, corrisposta per i giorni di applicazione di apparecchio gessato o tutore equivalente;

• il Rimborso spese sanitarie, che consente di chiedere il rimborso delle spese sostenute per le cure necessarie a seguito dell’infortunio;

• la Rendita vitalizia, corrisposta in caso di infortunio che comporti un’invalidità permanente di grado superiore a una determinata percentuale. Si garantisce così un sostegno economico permanente all’assicurato per far fronte alle maggiori necessità conseguenti al grave infortunio subito;

• l’Inabilità temporanea corrisposta per i giorni in cui non si è in grado di attendere alle proprie attività professionali a causa dell’infortunio subito.