Definizone Sinistro Stradale

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame (la n. 34909/2017), si occupa del caso di un sinistro stradale, andando a definire la nozione di incidente ai fini dell’applicazione

dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, C.d.S.e della possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

I giudici ricordano in particolare che la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Ancora:

“quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente stradale o sinistro stradale” intende riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 C.d.S. t che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso“.

Consulta 34909/2017

Amplinado il concetto in esame, la definizione di sinistro stradale non implica necessariamente lo scontro tra due o più veicoli e neppure il coinvolgimento effettivo di terze persone con danni alle stesse, ma comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.

Le Sezioni Unite hanno di recente precisato (cfr. sentenza n. 29/4/2015 n. 8620) che il concetto di circolazione stradale, ai fini dell’art. 2054 c.c., comprende anche la c.d. circolazione statica, vale a dire non soltanto i momenti di transito dei veicoli, ma anche quelli di quiete, che, al pari dei primi, costituiscono un’utilizzazione della strada.

Precisamente, è stato statuito che nell’ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonché sono comprese le operazioni eseguite in funzione della partenza ovvero della fermata del veicolo, nonché tutte le altre operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.

In questa cornice ermeneutica si colloca la recente sentenza n. 5894 del 24/03/2016 che, in tema di sinistro stradale, ha affermato che la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all’art. 2947, comma 2, c.c., si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo uno stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, ma anche se vi sia solo un nesso di dipendenza, per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima, da qui ne direva il risarcimento danni da sinistro stradale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 novembre 2018 n. 31003

Art. 189 codice della strada

Fondamentale in questo contesto quanto stabilito dall'art. 189 del codice della strada.

L'art. 189 del Codice della Strada stabilisce che chi causa l'incidente ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso. In presenza di danni alle persone, l'obbligo di fermarsi sussiste "per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte all'identificazione del conducente e del veicolo condotto", ovvero l'accertamento della dinamica ("modalità) dell'incidente e delle responsabilità causali.

Il reato contestuale è quello di fuga da incidente stradale con danni alle persone spesso concorre quello di omissione di soccorso. L'omissione di soccorso non è contestabile se sono modesti i danni fisici del conducente del veicolo tamponato, mentre il dolo eventuale può essere considerato come l'elemento soggettivo necessario per procedere con il reato di fuga da incidente strale.

L'art. 189 " descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un 'crescendo' di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza della situazioni che si possono presentare. Così è previsto è..], l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza".

Tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV Penale- n. 2096 dell'8 Maggio 2018) ha dichiarato non punibile (ai sensi dell'art. 131 bis c.p.) la fuga da incidente stradale commessa da incensurato, con lesioni lievissime, senza contatto fra veicoli.

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