Risarcimento danni incidente stradale in caso di morte
quali sono i soggetti aventi diritto al risarcimento per sinistro mortale?
Il nostro ordinamento riconosce il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale
a tutti i “prossimi congiunti” del soggetto deceduto. Con tale espressione si intendono – senza dubbio – i componenti della cd. famiglia nucleare del defunto: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, (quand’anche non conviventi), per i quali la sussistenza del danno non patrimoniale è sorretta da una presunzione iuris tantum (anche se è sempre opportuno, in sede giudiziale, offrire la prova – in concreto – dell’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto; cfr. Cass. III, 24/04/2019, n. 11200).
Anche il convivente more uxorio potrà vantare il diritto ad essere risarcito, qualora dimostri la sussistenza di uno stabile legame legame affettivo con il soggetto deceduto, dal che potrà desumersi ipso facto una grave alterazione delle proprie condizioni esistenziali. In proposito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che la convivenza more uxorio prescinde dal mero requisito anagrafico, consistendo in un “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale [i partners] abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale“. Esso – in quanto tale – può essere provato con ogni mezzo ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell’altro (Cass. III, 13/04/2018, n. 9178).
Infine, anche altri soggetti potranno richiedere il risarcimento dei danni da sinistro stradale mortale (nonni, nipoti, zii, cognati e perfino parenti meno prossimi), laddove siano in condizione di documentare una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto, il che risulterà particolarmente agevole in caso di accertata convivenza. La convivenza, ad ogni modo, non è l’unico presupposto che può giustificare la richiesta risarcitoria: ad esempio, è stato precisato che “il legame tra nonno e nipote, in quanto giuridicamente rilevante, consente di presumere che il nipote possa subire un pregiudizio non patrimoniale per la morte del nonno anche in difetto di convivenza, fatta salva la necessità di provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno” (Cass. III, 07/12/2017, n. 29332).
Perdita parentale o da gravi lesioni: l’assicurazione deve risarcire chiunque è legato da un solido e duraturo legame affettivo, anche se non familiare convivente.
Ricapitolando a chi spetta risarcimento in caso di morte
Il tema non è soltanto delicato e giuridicamente complesso, ma anche molto delicato: il risarcimento dovuto dall’assicurazione per la morte di un fratello in uno scontro frontale tra auto, di una nonna investita sulle strisce, di un fidanzato o di una convivente a causa di una caduta dalla motocicletta o di qualsiasi altro evento che abbia causato la morte di un familiare per incidente stradale.
Spesso si crede che il risarcimento conseguente al sinistro mortale debba essere riconosciuto solo agli eredi della vittima: figli e coniuge o, in loro assenza, i genitori. Si tratta però di una concezione antica e ormai superata. La giurisprudenza ha infatti esteso il diritto a ottenere l’indennizzo anche ai familiari o ai partner non conviventi, purché legati da un rapporto affettivo molto forte e stabile, tale da far presumere che la morte prematura del parente abbia per loro comportato una profonda sofferenza morale.
Si chiama «danno da perdita parentale», un nome che forse dice poco a chi non è avvocato, ma che esprime il concetto in modo semplice e diretto: chi perde un parente per un sinistro stradale deve ottenere dall’assicurazione un congruo risarcimento del danno morale se dimostra un “vissuto” intenso con la vittima.
Una recente sentenza della Cassazione interviene sul tema. La sentenza è molto chiara e lineare: così facendo finisce per essere un vero e proprio vademecum per comprendere quando è possibile ottenere il risarcimento per la morte di un familiare da incidente stradale. Approfondiremo pertanto il tema qui di seguito.
1 - Risarcimento per morte o altra grave conseguenza
2 - Risarcimento morte fratello incidente stradale
3 - Risarcimento ai nipoti per la morte del nonno o della nonna
4 - Risarcimento al fidanzato o partner anche se non convivente
5 - Risarcimento morte zio in un incidente stradale
6 - Come dimostrare il danno
Risarcimento per morte o altra grave conseguenza
Il discorso che faremo qui di seguito non deve ritenersi limitato solo al caso della morte ma anche a qualsiasi altra conseguenza grave derivante dall’incidente stradale: la perdita degli arti, l’invalidità parziale grave, la paralisi, ecc.
Come chiarito dalla Cassazione il danno da perdita del rapporto parentale non è limitato alla morte ma è integrato anche dallo stravolgimento dei rapporti abituali per qualsiasi altra ipotesi di gravi lesioni.
Risarcimento morte fratello incidente stradale
Il tema trattato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento è quello della morte di un fratello ma, chiaramente, l’interpretazione offerta dai giudici può essere estesa a qualsiasi altro parente. Secondo i giudici, per ottenere il risarcimento del danno da perdita parentale non basta un legame di sangue con la vittima, ma dall’altro lato non è neanche necessario che vi fosse una convivenza. Anche chi non abita con il fratello, quindi, ha diritto ad essere risarcito se quest’ultimo decede a causa di uno scontro automobilistico. Affinché ciò succeda però è necessario provare una «comunione di affetti»: bisogna cioè dimostrare come in concreto si atteggiavano i rapporti e le relazioni con il congiunto deceduto. Il ristoro sarà proporzionale alla durata e all’intensità del vissuto: importa dunque quanto è grande la famiglia e ai fini della compensazione rilevano l’età della vittima e dei congiunti oltre che le abitudini di vita. Quindi la semplice parentela anagrafica non può costituire di per sé la prova della lesione.
In questa ottica ciascun familiare superstite – anche se non convivente – ha un autonomo diritto al risarcimento integrale del danno patito per la perdita della vittima, ma a condizione che dimostri una relazione forte la quale comporta una sofferenza altrettanto forte.
Risarcimento ai nipoti per la morte del nonno o della nonna
Lo stesso discorso era stato fatto in relazione al risarcimento per la morte di una nonna investita da un’auto. La Cassazione, in un precedente del 2017, ha spiegato che i nipoti che perdono il nonno (o la nonna) a causa di un’auto investimento o di un incidente stradale vanno risarciti anche se non convivono con lui. Infatti, benché il loro dolore sia attenuato dal fatto che la frequentazione non è quotidiana, non si può disconoscere che anche loro abbiano subito un danno emotivo per via della perdita.
Secondo la più recente giurisprudenza dunque non si può limitare il risarcimento ai soli casi in cui la vittima fa parte nel nucleo familiare. Se viene dimostrato un rapporto affettivo solido, una «relazione abituale e intensa» tanto da determinare lo sconforto nel superstite, l’assicurazione deve pagare anche gli altri parenti che non sono eredi diretti.
È proprio il caso del rapporto tra nipoti e nonni che, se anche non conviventi, sono soliti frequentarsi abitualmente. Non c’è bisogno di vedersi tutti i giorni e dormire sotto lo stesso tetto per avere legami saldi e soffrire alla perdita del caro. L’ascendente resta infatti una figura di riferimento.
Risarcimento al fidanzato o partner anche se non convivente
La Cassazione è andata oltre riconoscendo il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale anche a chi non ha un legame di sangue con la vittima, oltre al fatto di non essere convivente. È il caso dei fidanzati che magari hanno in serbo di sposarsi a breve. Naturalmente, per essere risarcito, il partner o il fidanzato del danneggiato deve provare non solo l’esistenza di un rapporto affettivo che lo legava alla vittima, ma anche una relazione stabile tra i due, continua nel tempo e non occasionale al momento del sinistro.
Non è necessaria quindi la coabitazione della coppia per avere i danni dall’assicurazione. Il fidanzamento, anche senza convivenza al momento dell’incidente, deve essere tuttavia finalizzato a formare una famiglia. Famiglia non necessariamente basata sul matrimonio, ma comunque indirizzata a una relazione stabile.
Risarcimento morte zio in un incidente stradale
Il principio della risarcibilità del danno da perdita parentale può essere coniugato per tutti i gradi di parentela possibili. Così vale anche tra zio e nipote. Come abbiamo già spiegato nella guida – di cui si consiglia vivamente la lettura – dal titolo Nipote: risarcimento danno mortale per la morte dello zio – la Suprema Corte ha superato l’originario orientamento che richiedeva il requisito della coabitazione per ottenere l’indennizzo dall’assicurazione; tale posizione finiva per non prendere in considerazione le relazioni affettive altrettanto intense ma prive di convivenza. Oggi basta un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima, a prescindere sia dal grado di parentela, sia dalla convivenza. Superando il criterio della convivenza ed attribuendo rilevanza alla intensità del legame affettivo, è stato possibile riconoscere il risarcimento del danno morale anche nei casi di nipoti che avevano perso lo zio e viceversa.
Come dimostrare il danno
Se è vero che non è il semplice legame di sangue a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, spetterà al familiare superstite dare la prova del legame affettivo forte e stabile con la vittima.
«Stabilità» significa non occasionalità e continuità del rapporto nel tempo. Tale prova può essere data con qualsiasi mezzo: email, lettere, testimoni, ecc.
Per la Cassazione, la prova del danno morale può essere correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di eventuale coabitazione e, comunque, di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita.
Sinistro mortale risarcimento dei danni NON patrimoniali
I danni non patrimoniali da morte sono risarciti ai sensi dell’art. 2059 c.c. Essi consistono nei pregiudizi di carattere morale e nei turbamenti soggettivi ed esistenziali, conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente tutelati, sofferti dai congiunti e dai familiari conviventi con la vittima del sinistro stradale mortale.
L’effettiva quantificazione dei danni non patrimoniali deve essere valutata sulla base dei criteri di giudizio e delle tabelle in uso nei Tribunali della Repubblica, tenendo presenti le specifiche caratteristiche del caso sub iudice: età del defunto e del congiunto avente diritto, intensità della relazione, tipologia del rapporto di parentela, convivenza, composizione del nucleo familiare.
Oggigiorno, lo strumento utilizzato in maniera (pressoché) uniforme in (quasi) tutti i Tribunali italiani per la determinazione del danno non patrimoniale da morte è costituito dalle Tabelle di Milano vigenti pro tempore. Nel marzo 2018, sono state emanate le più recenti Tabelle da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano
Risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad incidente mortale
I danni patrimoniali, a mente dell’art. 1223 c.c., ricomprendono il cd. danno emergente ed il cd. lucro cessante, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.
Il “danno emergente” è rappresentato dalla perdita economica immediatamente subita dai parenti per gli esborsi effettuati a seguito del decesso del congiunto (si tratta, per lo più, delle spese funerarie, di trasporto, mediche e/o ospedaliere).
Il “lucro cessante” deriva dalla mancata contribuzione del defunto alle esigenze economiche della famiglia. Esso dovrà essere determinato sulla base dell’ultimo reddito annuo percepito dal congiunto deceduto al momento della morte, utilizzando un criterio di calcolo del danno patrimoniale da morte piuttosto complesso, che abbiamo esaminato approfonditamente in un altro articolo.
Tabelle sul risarcimento da morte per incidente stradale
In caso di incidente stradale mortale i familiari e gli eredi della vittima hanno diritto ad un risarcimento, sia per la perdita del congiunto, sia per i danni patiti dallo stesso.
Per il calcolo del risarcimento da morte per sinistro stradale vengono utilizzate delle apposite tabelle, redatte secondo le metodologie elaborate dai Tribunali di Roma e Milano.
Ecco le tipologie di danno che si verificano in caso di sinistro con esito fatale e quali sono i criteri di calcolo utilizzati per determinare l’importo del risarcimento per incidente stradale mortale.
Tabelle risarcimento danni per morte del congiunto
I familiari di una vittima, deceduta a causa di un sinistro provocato da un fatto illecito altrui, hanno diritto ad ottenere un risarcimento danni, oltre che per i pregiudizi patrimoniali e le perdite economiche subite, anche per le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro.
Questo pregiudizio di natura non patrimoniale viene definito danno da perdita parentale e per il calcolo del risarcimento vengono utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, oppure dal 2007 anche quelle del Tribunale di Roma.
Le tabelle del danno da perdita parentale del Tribunale di Roma hanno un diverso criterio di calcolo rispetto a quelle milanesi e per alcuni giudici quelle romane soddisfano meglio le esigenze indicate dalla Corte Suprema di Cassazione di predeterminazione ed equità dei risarcimenti (Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XIII del 09/04/2018).
Mentre le tabelle di Milano, per la determinazione del danno parentale, stabiliscono un valore medio monetario per il risarcimento ed un valore massimo di personalizzazione in base al grado di parentela tra la vittima ed il familiare, le tabelle di Roma si basano invece su un sistema a punti.
Oltre al grado di parentela, le tabelle del Tribunale di Roma per stabilire l’importo del risarcimento prendono in considerazione anche l’età della vittima e del superstite, l’eventuale convivenza tra i soggetti e la presenza o meno di altri familiari fino al secondo grado di parentela.
Alle tabelle milanesi viene contestata l’eccessiva distanza tra il valore medio del risarcimento e quello massimo, che ad esempio nel caso di morte di un fratello o di una sorella è più alto di ben sei volte.
Spetta al giudice valutare caso per caso e stabilire, qualora riscontri peculiarità che rendano il caso diverso dall’ordinario, se applicare un aumento del valore monetario per personalizzazione del danno parentale (i valori medi indicati dalle tabelle sono quelli che di regola la giurisprudenza ritiene un congruo ristoro per la perdita del congiunto in base al grado di parentela).
Non essendoci criteri predeterminati ed obiettivi per la personalizzazione del danno e per il relativo aumento del risarcimento medio, l’entità dell’importo per il ristoro risulta per alcuni giudici eccessivamente discrezionale ed incerto.
Al contrario, le tabelle romane limitano questa discrezionalità del giudice predeterminando specifici valori numerici da assegnare ai parametri visti precedentemente (rapporto di parentela, età, convivenza, assenza di altri familiari), così da regolare in modo più adeguato l’importo del risarcimento in relazione al caso concreto.
Ricordiamo che il risarcimento del danno da perdita parentale spetta a qualsiasi persona che avesse con la vittima una relazione affettiva di una certa rilevanza, stabile e protratta nel tempo (anche quando non sussiste alcun legame di sangue con il soggetto deceduto, così come sentenziato dalla Cassazione nell’ordinanza n.20853 del 2018).
Tabelle risarcimento per danno terminale
Quando tra l’incidente stradale mortale ed il momento del decesso intercorre un apprezzabile lasso di tempo, la vittima ha diritto ad un risarcimento per la compromissione della sua salute (sofferenze fisiche e psichiche) e tale diritto è trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi.
Questo particolare pregiudizio è definito danno terminale e ne fanno parte, oltre al danno biologico terminale, anche il danno da lucida agonia ed il danno tanatologico o catastrofale.
Come detto, il danno terminale non è risarcibile quando la morte sopraggiunge immediatamente dopo il sinistro, ma è necessario un apprezzabile lasso di tempo, ossia che il danneggiato abbia la piena consapevolezza del suo stato di salute compromesso e la percezione della morte imminente.
Ad esempio, qualora il danneggiato perdesse conoscenza durante il sinistro e rimanesse in stato di coma fino al momento del decesso, questi non acquisirebbe tale consapevolezza e di conseguenza il danno terminale non sarebbe riconosciuto e risarcito.
Mentre è dovuto il risarcimento agli eredi per il danno terminale patito dalla vittima, anche qualora il decesso avvenga poche ore dopo il sinistro; il requisito è che il soggetto in questo periodo di tempo, seppur limitato, abbia avuto la manifesta coscienza della propria morte imminente (Cassazione sentenza n.26727 del 2018).
Per il calcolo del risarcimento del danno terminale vengono utilizzate le tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali prevedono una durata limitata per questo pregiudizio fino ad un massimo di 100 giorni dall’evento lesivo e un’intensità decrescente nel tempo con possibilità di personalizzazione fino al 50% del risarcimento in relazione alle circostanze del caso concreto.
La tabella elaborata dal Tribunale presenta gli importi monetari da corrispondere in base ai giorni trascorsi dal giorno del sinistro e il momento del decesso, comprensivo del danno biologico temporaneo.
Gli importi raggiungono il loro massimo nei primi 3 giorni, per poi decrescere fino al raggiungimento del centesimo giorno, quando il valore sarà pari a quello del danno biologico temporaneo ordinario.
Come detto, tale diritto al risarcimento spetta iure proprio al danneggiato, per poi essere trasmissibile iure hereditatis agli eredi della vittima al momento del decesso.
Tabelle per incidente mortale sul lavoro o in itinere
A differenza delle tipologie di danno di cui abbiamo precedentemente parlato, per le quali per ottenere un risarcimento è necessario che la responsabilità del sinistro mortale sia di un terzo soggetto, in caso di incidente sul lavoro o in itinere l’indennizzo assicurativo è sempre riconosciuto.
L’assicurazione obbligatoria dell’INAIL infatti tutela il lavoratore a prescindere dalle sue responsabilità, anche per gli incidenti causati da colpa, imprudenza e negligenza del lavoratore stesso.
La tutela INAIL copre il lavoratore anche per i cosiddetti infortuni in itinere, ossia per i sinistri occorsi durante i suoi spostamenti dalla propria abitazione al posto di lavoro e viceversa, tra due diversi luoghi di lavoro e, in assenza di un servizio mensa aziendale, anche da e verso il luogo di consumazione abituale dei pasti (art.12 del Decreto Legislativo n.39 del 23 febbraio 2000).
L’assicurazione obbligatoria copre anche gli infortuni in itinere a piedi, in bici o con auto privata. Per questi ultimi due casi è necessario però che l’uso del mezzo sia stato necessitato.
Si intende necessitato l’uso del mezzo privato quando questo è stabilito o fornito dal datore di lavoro per scopi professionali oppure quando il luogo di lavoro non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (eccessiva distanza delle fermate, incompatibilità degli orari o assenza di collegamenti).
Quindi, qualora il lavoratore sia vittima di un incidente stradale mortale avvenuto durante o per il lavoro, ai parenti più stretti spetta un indennizzo INAIL, a prescindere dalle responsabilità nel sinistro.
Il risarcimento per morte da infortunio sul lavoro è riconosciuto ai familiari della vittima e consiste in varie prestazioni indennitarie e risarcimenti.
Al coniuge e ai figli del lavoratore (o in assenza di questi, ai genitori, fratelli e sorelle) è riconosciuta una rendita da parte del INAIL, la quale viene calcolata in base alla retribuzione massima del settore industriale (circa 30 mila euro annuali) ed erogata ai familiari in base a percentuali e durate prestabilite.
Oltre alla rendita, ai familiari del lavoratore deceduto è riconosciuta anche una prestazione una tantum, il cui importo è stabilito in misura crescente in relazione al numero dei superstiti che ne hanno diritto e un assegno funerario per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte del proprio caro.
Nel caso in cui venga accertata una responsabilità del datore di lavoro o di un terzo soggetto nella dinamica del sinistro mortale, i parenti della vittima hanno il diritto di ottenere un risarcimento, da parte di chi ha commesso l’illecito (o dalla sua assicurazione), anche di tutti i danni di natura non patrimoniale trattati nei capitoli precedenti di questo articolo (danno parentale e terminale).