CTU medico legale
Cosa è una CTU - Introduzione
Le Consulenze Tecniche (CTU o perizie) vengono disposte dal Giudice all’interno di un procedimento giuridico (civile o penale, sia per adulti che per minorenni) al fine di permettere l'acquisizione di importanti informazioni che guidino il Giudice stesso nel prendere le migliori decisioni nel Processo.
Le CTU sono molto utili al Giudice in quanto spesso i temi sui quali egli è chiamato a decidere sono complessi ma soprattutto attinenti ad aree specifiche. Senza il parere di un esperto di quel determinato settore quindi la decisione del Giudice non sarebbe sufficientemente equa e precisa.
CTU medico legale : cosa è?
Quando si parla di valore della Ctu medico-legale occorre evidenziarne alcuni aspetti che ne fanno il raccordo perfetto fra la cultura medica e quella giuridica
L’importanza della CTU medico legale è un tema cruciale proprio in quanto si tratta di uno strumento largamente utilizzato sia in regimi di tipo inquisitorio sia in regimi di tipo accusatorio.
Nell’ambito del nostro sistema processuale si parla di perizia in sede penale, di consulenza tecnica in sede civile.
Questi due istituti hanno, nel corso del tempo, acquisito una importanza sempre maggiore.
Il valore della Ctu medico-legale si è accresciuto parallelamente all’espandersi del dominio tecnico-scientifico in tutti gli aspetti del sociale e, così, della rilevanza della c.d. “prova scientifica”.
Ebbene, nei processi civili aventi ad oggetto questioni previdenziali, infortunistiche ed assicurative, nonché nei giudizi di responsabilità medica, si può affermare che il valore della CTU medico-legale sia fondamentale (Dott.ssa Gargiulo).
Ciò in quanto essa rappresenta uno strumento indispensabile.
Con l’entrata in vigore prima del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con L. n. 189/2012, ( c.d. Decreto Balduzzi) poi con la Legge Gelli n.24 del 03/2017, con il suo richiamo alle «linee guida», l’importanza della Ctu medico legale e di chi la redige è ulteriormente aumentato.
La scelta dei consulenti tecnici va fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati in base alle disposizione del c.p.c. (cfr. disp. att. c.p.c. capo II artt. 13 e ss).
E' previsto inoltre che gli incarichi peritali siano conferiti di solito a coloro che sono iscritti all’Albo del Tribunale alla cui circoscrizione appartiene il Giudice, norma a carattere ordinatorio, derogabile tramite richiesta espressa di autorizzazione al Presidente del Tribunale, la cui violazione non è tuttavia prevista quale nullità e dunque non è sanzionabile.
Ciò in quanto impone anche al Presidente del Tribunale di vigilare affinché a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio.
Come funziona la CTU medico legale?
• La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) è un mezzo di integrazione delle conoscenze necessarie al Giudice per valutare fatti (di natura tecnica extragiuridica) di cui è causa.
• La normativa di riferimento della CTU è contenuta negli articoli da 61 a 64 e da 191 a 201 del Codice di Procedura Civile e nei connessi art. da 13 a 23 e da 83 a 92 delle Disposizioni di Attuazione.
La CTU nella responsabilità sanitaria
Tra MEDICINA…
• Non è una scienza esatta
• Letteratura scientifica / Protocolli / Linee Guida
… e DIRITTO
• È un sistema chiuso
• Norme sostanziali / norme processuali
La CTU incide sui contenuti e sul tempo del Giudizio
Le fasi della CTU
1. Nomina dei CCTTUU
2. Svolgimento delle operazioni peritali;
3. Elaborazione della CTU, eventuali controdeduzioni, deposito della Consulenza
Tecnica d’Ufficio;
4. Analisi e adesione degli esiti della Consulenza Tecnica d’Ufficio da parte del Giudice (o
motivazioni di giudizi contrari) e Sentenza.
Le figure formalmente individuate in corso di CTU
• Il Consulente Tecnico d’Ufficio;
• i Consulenti Tecnici nominati dalle parti;
• l’Ausiliario del CTU -ove si rendesse necessario, potrà svolgere unicamente compiti strumentali ed inerenti ad aspetti specifici rispetto all’oggetto della CCTTUU (ad esempio, esecuzione di esami strumentali) ma non può essere investito di compiti che abbiano una propria autonomia rispetto all’incarico affidato al CTU, né può essere investito di compiti che esauriscano integralmente il quesito affidato al CTU;
• il Collegio peritale (esplicitamente richiamato dalla L 24/2017 nei casi di responsabilità professionale).
Nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio
• Art 191 c.p.c.: “… il giudice istruttore … nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”.
• Art. 62 Codice Deontologico (Attività medico-legale):
“Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale”.
- Art. 15 L. 24/2017
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
- Art. 15 L. 24/2017
Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
Le novità della L.24/2017
In caso di responsabilità sanitaria:
Specialista in MEDICINA LEGALE
+
Specialista nella DISCIPLINA DEL C CASO
=
CONSULENZA COLLEGIALE
Attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
Art. 99 c.p.c. – principio della domanda “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”
Attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
Le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda e delle eccezioni (art. 112 c.p.c.; art. 2697 c.c.); ciò comporta che la Consulenza Tecnica:
- non può servire per introdurre in giudizio fatti che le parti non abbiano allegato in modo rituale;
- non può supplire a carenze delle parti nel provare
i fatti allegati.
Attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
• Il CTU non può indagare fatti e porre a fondamento delle proprie conclusioni fatti diversi da quelli allegati
dalle parti. La consulenza è un mezzo di valutazione dei fatti: non può aver carattere esplorativo, se non in casi eccezionali (procedimenti di disconoscimento ed accertamento della paternità).
• Il CTU non può supplire all’inerzia della parte onerata della prova sia in ordine ad ulteriori ipotesi sulle cause di morte sia in ordine all’acquisizione di documenti utili alla causa.
Attività del Consulente Tecnico d’Ufficio
• È nulla la CTU se il consulente ha acquisito documenti non ritualmente prodotti dalle parti ed in violazione del contraddittorio.
• Per quanto attiene l’acquisizione di documenti dalle parti, il CTU non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.
• Il CTU, quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso, pur se rilevanti ai fini della risposta al quesito.
CTU Medico Legale Conclusioni
L'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio comporta notevoli ricadute pratiche sul momento decisorio della lite di malpractice medico - sanitaria.
Con riferimento all'utilizzo procedimentale che se ne fa, alla corretta individuazione della funzione del consulente ed alla crescente esigenza di qualificazione professionale, affidabilità e indipendenza di giudizio di chi in concreto svolga le delicate mansioni di ausiliare del giudice (che non deve ovviamente essere il medico generico curante dell'istruttore o il giovane figlio appena specializzatosi dell'amico di famiglia!), balza all'attenzione una preliminare considerazione.
Nell'opera di sempre maggiore qualificazione che deve richiedersi all'ausiliare, perfino la Legge Balduzzi, n. 189/2012, all'art. 3, 5° co., ha avuto occasione di lambire il tema nevralgico della CTU:
«Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento»
A titolo esemplificativo, il danno biologico (danno disfunzionale) è a prova medico-legale perché il principale strumento di accertamento è la consulenza medico legale (mentre per gli altri pregiudizi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva) e dunque sta al difensore instare per l'ammissione della CTU, né il giudice può rifiutarla a cuor leggero.