Medico Competente chi è - Introduzione

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

Questa figura professionale accompagna l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano, chiamato dapprima “medico di Fabbrica”, successivamente “medico del lavoro”, oggi il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio.

Se infatti una volta il Medico Competente si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale.

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.

La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), medico competente 2per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di vista psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Compiti del Medico Competente

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi

- collabora all’attuazione  di programmi di promozione della salute

- effettua la sorveglianza sanitaria,  ove necessaria  come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di  visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione  di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti  di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Oltre a questi obblighi, il medico competente:

- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro

- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali

- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Requisiti del Medico Competente (Medico Aziendale)

il medico del lavoro o, nel linguaggio burocratico, medico competente del lavoro, deve essere in possesso di particolari titoli e requisiti ed è incaricato dal datore di lavoro.

Requisiti

Secondo l'articolo 38 dello stesso D.Lgs. 81/08 può svolgere l'attività di medico (competente) del lavoro il laureato in Medicina che sia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:[2]

- specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

- specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale;

docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;

- autorizzazione all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Con circolare interna del dicembre 2016 nell'Esercito è abilitato alla figura di medico competente qualsiasi ufficiale medico abbia maturato almeno 4 anni di servizio.

Tutti i medici in possesso dei requisiti sono iscritti all'Ente Nazionale dei medici (competenti) del lavoro, istituito presso il Ministero della salute, e suddiviso per regioni.

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUS o TUSL) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Cenni storici

La direttiva 89/391/CEE e le otto direttive particolari previste dall'art. 16 della stessa direttiva (tra le quali spicca per importanza la direttiva 92/57/CEE[1]) già dettavano disposizioni più "moderne" di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolar modo per i settori più pericolosi come l'edilizia. Prevedevano infatti, tra l'altro, la redazione di un "piano di sicurezza" e la scelta di un coordinatore della sicurezza. In seguito, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (integrato dal D. lgs. 242/96) e del decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 recepirono le direttive europee di cui sopra.[2]

medico competenteIl decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

È stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e da successivi ulteriori decreti[3].

Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso decreti legge è stato modificato con un intento di semplificazione e razionalizzazione. Tra le novità quelle più rilevanti sono:

- l’aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal decreto-legge 28/6/2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013, n. 99;

- le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal decreto-legge 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013, n. 98;

- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/5/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale e a tensione superiore a 1000 V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 4/2/2011;

- il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/8/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15/10/2013, n. 119;

- le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/5/2013 e del 10/6/2013 del Ministero della Salute.

Modificando la complessa e corposa normativa il legislatore ha riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

- Misure generali di tutela

- Valutazione dei rischi

- Sorveglianza sanitaria

- RSPP e RLS

Innovazioni d.lgs 81/2008

Il d.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;

- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;

- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;

- l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative, ecc.)

Il decreto ha inoltre definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Al testo degli articoli del decreto sono stati aggiunti altri 51 allegati tecnici che riportano in modo sistematico e coordinato le prescrizioni tecniche di quasi tutte le norme più importanti emanate in Italia dal dopoguerra ad oggi.

Malattia professionale e infortunio sul lavoro

Per comprendere la figura del medico competente nel mondo del lavoro è importante avere chiara la distinzione tra una malattia professionale e un infortunio lavorativo. Se sono entrambi “eventi dannosi per la salute del lavoratore”, sono distinguibili dal “fattore tempo”. L’infortunio sul lavoro è infatti “l’evento dannoso (per causa violenta) per la salute del lavoratore che si manifesta in un lasso di tempo molto breve, istantaneo; ad esempio la lesione che si verifica a causa del contatto con una lama, dell’inciampo su un gradino, della caduta di un carico su un piede, di un incidente d’auto, ecc. Ovviamente l’evento deve avvenire in occasione di lavoro”. Mentre la malattia professionale è l’evento dannoso per la salute del lavoratore “che si manifesta in un lasso di tempo lungo, a causa della ripetitività dell’esposizione ad un agente (chimico, fisico o biologico) o ad una postura, ad uno sforzo, ad un movimento”.

Riguardo alle malattie professionali si ricorda poi che queste sono elencate in apposita lista definita “Tabella Inail delle malattie professionali”. E “ogni forma morbosa che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa deve essere denunciata all’INAIL anche se non è compresa fra le malattie “tabellate”; in questo caso il lavoratore avrà l’onere di dimostrare, attraverso documentazione, il nesso causale tra l’attività lavorativa e la malattia”.

 Una volta fatta la distinzione tra infortuni e malattie professionali, il volume cerca di fornire una regola generale per “stabilire quando è necessario ricorrere alla figura del medico competente”.

 Ricordiamo innanzitutto che il Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina l'obbligo di nominare il medico competente, i requisiti ed i compiti di quest'ultimo (la Sezione V del Capo III del Titolo I è dedicata alla “sorveglianza sanitaria”).  In particolare il datore di lavoro – “se svolge attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria - ha l'obbligo di nominare il medico competente” (art. 18 D.Lgs. 81/2008).

 Il medico competente è “figura necessaria in quelle aziende nelle quali si svolgono mansioni che espongono ad un rischio di malattia professionale (ad esempio rischio di ipoacusie per lavoratori esposti al rumore, rischio di ernia discale lombare per i lavoratori addetti a movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, il rischio di bronchiti croniche per i lavoratori esposti a fumi e gas di saldatura, il rischio di asma bronchiale per lavoratori esposti all’inalazione di polveri di legno, ecc.)”.

E dunque il ricorso alla figura del medico competente – continua il documento OPRA – passerà “necessariamente attraverso il processo di valutazione dei rischi”.

Su quanto indicato dalla normativa e sui casi in cui si considera obbligatoria la nomina del medico competente, rimandiamo ad un contributo sul tema pubblicato da PuntoSicuro nel 2014.

Ricapitoliamo cosa fa il Medico Competente

Sintetizzando quanto riportato nell’art. 25 del Testo Unico, breve il medico competente:

- “collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (…):

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (…):

- istituisce, (…) aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale (...) presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

-  consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, (…) con salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; (…):

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. (…):

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, (…) i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi (…)” . 

Inoltre si ricorda che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende:

- “visita medica preventiva;

- visita medica periodica (periodicità in linea di principio annuale);

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;

- visita medica in occasione del cambio della mansione;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (in alcuni casi previsti in maniera specifica);

- visita medica preventiva in fase preassuntiva;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi”.

 Si ricorda poi che il medico competente “svolge la propria opera o in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore, o quale libero professionista o come dipendente del Datore di Lavoro (art. 39)”. E può avvalersi, per motivate ragioni, “della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di Lavoro che, in questo caso, ne sopporta gli oneri”.

Ricordiamo, a questo proposito, l’ Interpello n. 27/2014 del 31 dicembre 2014 sul conflitto di interessi delle ASL nell’attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente.

 Concludiamo ricordando che il medico competente esprime inoltre i giudizi di idoneità specifica alla mansione.

Giudizio che potrà essere di:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

Si ricorda che “avverso tale giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso”.