Legge “Gelli” n. 24/2017 - accertamento tecnico preventivo

La Legge 24 del 2017, ha previsto alcuni passi fondamentali prima di esercitare un’azione risarcitoria in ambito di responsabilità professionale medica. Infatti chi ritiene di aver subito un danno da responsabilità medica  è tenuto preliminarmente a proporre ricorso, ai sensi dell’art. 696 bis del c.p.c., attraverso una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Questo nuovo passaggio e quindi la presentazione di tale ricorso è una tra le novità più rilevanti di detta normativa, in quanto costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

La legge Gelli prosegue inoltre nello stabilire che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, per tutta la durata del giudizio.

Con la nuova legge Gelli, si è quindi modificato il previgente quadro normativo, infatti in precedenza il ricorso ex articolo 696 bis del c.p.c. era indicato come facoltativo rispetto all’azione in giudizio, mentre la sola mediazione inerente alla controversia sul risarcimento del danno da responsabilità medica era prevista come adempimento preliminare e obbligatorio all’esercizio di detta azione.

Nella nuova configurazione dell'ex articolo 696-bis del c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento, prevede, contestualmente, in tali casi, la non applicazione del menzionato articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs n. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria (nonché dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162/2014 in tema di obbligatorio esperimento del procedimento di negoziazione assistita).

Rimane comunque la possibilità di esperire in alternativa ed in via residuale il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28. 

L’intento legislativo, chiarito anche nelle relazioni parlamentari, era quello di istituzionalizzare, quale condizione di procedibilità dell’azione in giudizio, il ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’articolo 696-bis del c.p.c., infatti si era dovuto prendere atto che l’istituto della mediazione nel settore della responsabilità medica ha, nel tempo, mostrato evidenti limiti istruttori, data la complessità di tale genere di controversie, sia dal punto di vista fattuale che da quello giuridico.

E' addirittura emerso come in molti casi davanti alla domanda di mediazione da parte del cittadino, le Compagnie assicurative e le strutture sanitarie disertavano i primi incontri e/o comunque non aderivano alla procedura, con ulteriore dispendio di costi e tempi a carico del danneggiato che molte volte, per questo, era costretto a rinunciare alla propria domanda di giustizia.

Proprio per questi motivi, la legge ha previsto sempre all’art. 8 che la partecipazione al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sia obbligatoria, al fine di scoraggiare la mancata partecipazione delle parti a tale fase propedeutica, caratterizzata dalla qualificata presenza istituzionale di un consulente e volta alla deflazione dei contenziosi.

Tutto quanto sopra chiarisce la natura speciale dell’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi nel campo della responsabilità medica, ove lo stesso viene assunto a condizione di procedibilità, con previsioni di sanzioni in caso di mancata partecipazione dei soggetti coinvolti, indipendentemente dall’esito stesso del giudizio.