Medicina del Lavoro - A seguito di infortunio sul lavoro, al dipendente va riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno biologico da menomazione permanente
eccedente l’ammontare dell’indennizzo erogato dall’Inail: cioè il cosiddetto 'danno differenziale'. Lo ha stabilito con una articolata sentenza il tribunale di Trento liquidando circa 260 mila euro - di cui 80mila pagati dall’Inail - a titolo di danno 'non patrimoniale' ad un uomo che aveva subito una menomazione all’integrità psicofisica del 42% nello svolgimento delle sue mansioni.
Secondo il giudice: “Il punto essenziale della questione consiste nello stabilire se il sistema dell’assicurazione obbligatoria gestita dall’Inail svolga o meno una funzione sostitutiva di quella propria del sistema della responsabilità civile”.
La diversità ontologica tra indennizzo e risarcimento A questo proposito, osserva la sentenza, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere “la diversità ontologica tra indennizzo Inail e risarcimento civilistico in riferimento sia allo scopo ( l’uno è volto a garantire, in applicazione dell’art. 38 Cost., i mezzi adeguati al lavoratore infortunato od ammalato per ragioni professionali, l’altro è diretto a ristorare integralmente la lesione al diritto alla salute ex art. 32 Cost. subita dal medesimo ), sia alle modalità di attribuzione ( certamente più favorevoli per il lavoratore quelle relative all’indennizzo, il quale è contraddistinto da certezza e tempestività in quanto, contrariamente al risarcimento, prescinde dalla solvibilità e dalla volontà del datore di lavoro ), sia ai criteri di liquidazione ( favorevoli al lavoratore quelli dell’automaticità secondo valori predeterminati e dell’irrilevanza del concorso di colpa previsti per l’indennizzo, mentre in tema di risarcimento il lavoratore è gravato dell’onere di provare il danno subito ed inoltre trova applicazione l’art.1227 co. 1 cod.civ.; svantaggiosi per il lavoratore quelli afferenti la quantificazione del danno risarcibile, stante la discrepanza tra i valori contenuti nelle tabelle di cui al Dm 12.7.2000 ed i parametri adottati dalla giurisprudenza )'.
Il danno biologico nella sfera InailAlla base delle decisione, ha ricordato il giudice, vi è il cambio di rotta dovuto alla approvazione del Dlgs 38/2000, articolo 13 commi 1 e 2, a seguito del quale la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cassazione 16376/2006) è stata concorde nel ritenere che il danno biologico è entrato nella sfera di operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, consentendo così: a) al lavoratore assicurato di ottenere dall’Inail l’indennizzo del danno biologico permanente previsto dalle nuove norme ex art. 13 Dlgs 38/2000; b) al datore di lavoro assicurante di fruire dell’esonero ex art. 10 Dpr 1124/1965 (abbiamo visto parziale) dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non più in relazione al solo danno patrimoniale, ma anche al danno biologico permanente; c) all’Inail di agire in via di regresso ex art. 11 Dpr 1124/1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile ed in surrogazione ex art. 1916 cod.civ. nei confronti del terzo responsabile per le somme pagate a titolo di indennità a ristoro deI danno patrimoniale e del danno biologico subiti dal lavoratore assicurato.La quota a carico del datore Dunque la cifra che dovrà essere liquidata dal datore per la menomazione corrispondente al danno biologico permanente corrisponde al cosiddetto danno differenziale, ovvero la somma eccedente l’ammantare dell’indennizzo erogato dall’Inail. A questo proposito la sentenza aderisce all’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, nel caso di invalidità permanente superiore al 15% e, quindi, di corresponsione da parte dell’Inail, sia della rendita a titolo di danno biologico sia della rendita a titolo di danno patrimoniale (per diminuita capacità di lavoro generica), “dall’importo integrale del danno che deve essere risarcito al lavoratore secondo i criteri civilistici, deve essere detratta la capitalizzazione delle singole poste indennitarie erogate dall’Inail, singolarmente considerate - e, quindi, detraendo dall’ammontare dell’integrale danno biologico spettante al lavoratore la capitalizzazione della rendita erogata dall’Inail per il pregiudizio alla salute, e dal danno patrimoniale la capitalizzazione della rendita per la perdita della capacità di lavoro generica - e non già dall’ammontare del danno complessivamente spettante al lavoratore vada detratta la capitalizzazione dell’intera rendita erogata dall’Inail, (ossia la somma di quella erogata a titolo di danno biologico e di quella erogata a titolo di danno patrimoniale)”.