Malasanità - definizione

La legge regola i casi di danni ai pazienti derivanti da malasanità (responsabilità medica) per una diagnosi non corretta o una terapia sbagliata, per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni, per danni da errata diagnosi prenatale ed errata gestione del parto. La legge inoltre disciplina e regolamenta l’obbligo di informazione verso il paziente e quindi l’obbligo del consenso informato indicando le conseguenze derivanti da una mancata informazione.

L’errore medico, che consiste quindi nella somministrazione di una terapia sbagliata, molte volte causata da una diagnosi errata, comporta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente.

L’errore da malasanità legittima il paziente a richiedere alla struttura sanitaria il risarcimento del danno e comporta per il medico il rischio anche di una sanzione civile o penale.

La richiesta di risarcimento del danno per malasanità va inviata al medico o struttura ospedaliera che ha commesso l’errore medico e all’ASL competente per territorio se trattasi di struttura pubblica.

Si parla quindi di malasanità (responsabilità medica) quando una scelta terapeutica  errata del medico / sanitario provoca un peggioramento delle condizioni di salute del paziente e quindi provocano un danno.

Se il peggioramento delle condizioni di salute del paziente non deriva dal normale decorso della malattia ma dall’errata terapia / diagnosi del medico si può parlare di malasanità.

Si tratta di un principio generale che vale sia quando si va ad esaminare la somministrazione di un farmaco senza considerare le complicanze derivanti dalla somma di differenti farmaci, sia quando ci si trova di fronte ad una operazione chirurgica eseguita in modo non corretto.

La casistica, come è di facile intuizione, è molto vasta e comprende le conseguenze negative che derivano:

-          Da una diagnosi ritardata

-          Da una diagnosi sbagliata

-          Da un intervento chirurgico eseguito in modo sbagliato

-          Da una omessa effettuazione di esami che avrebbero potuto chiarire meglio le condizioni di salute del paziente

-          Di una cattiva gestione delle cure successive ad un intervento

In tutte queste ipotesi il paziente vittima di errore medico può chiedere il risarcimento del danno in tutte le sue forme ( danno alla salute, rimborso delle spese effettuate, etc).

Risarcimento del danno da errore medico

Il risarcimento del danno da errore medico deve essere richiesto in primo luogo al medico / struttura sanitaria che ha eseguito l’intervento o effettuato la diagnosi in quanto soggetto che in via principale avrebbe dovuto eseguire in modo corretto la propria attività.

Il risarcimento del danno può / deve essere richiesto, come sopra indicato anche alla Struttura Ospedaliera in cui il medico ha operato e gestito il paziente in tutto o parte del suo iter. Il medico all’interno della struttura opera in qualità di dipendente o di medico che opera in regime di convenzione. La Struttura Ospedaliera può sempre essere oggetto di richiesta di risarcimento del danno qualora il danno al paziente derivi dalla qualità dei macchinari e della struttura stessa. Qualora l’intervento sia stato effettuato all’interno di una Struttura Sanitaria Pubblica la richiesta dovrà essere sempre inviata anche all’ASL di riferimento.

Il paziente che sospetta che il peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di una terapia / intervento sia dovuto ad un errore medico deve in primo luogo sottoporre la questione all’esame di un medico legale con competenze specialistiche e facendosi assistere da un legale.

Il primo passo molto importante da compiere è raccogliere la documentazione medica in suo possesso relativa alla terapia e chiedere alla struttura ospedaliera copia della cartella clinica.

Una volta raccolto tutto il materiale si può sottoporre lo stesso al medico legale che avrà il compito di redigere, in caso di errore medico, la perizia medico legale che confermerà la tesi del paziente.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno l’Ente / Struttura aprirà il sinistro con la propria Assicurazione che la copre da responsabilità civile verso terzi. Il paziente danneggiato seguirà la pratica di liquidazione che di solito prevede una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla Compagnia Assicurativa.

Qualora la visita di riscontro confermi  la presenza di un errore medico le parti potranno tentare di chiudere la vertenza in forma amichevole attraverso un accordo sull’entità del risarcimento.

Qualora invece venga esclusa la presenza di un errore medico la Compagnia non si renderà disponibile ad alcun tipo di accordo. In questo caso si apre la possibilità per il danneggiato / paziente di rifarsi presso il Giudice civile per il risarcimento del danno subito. In ogni caso il ricorso al Giudice deve essere preventivamente sempre preceduto da un tentativo di conciliazione che deve essere tenuto dinnanzi ad un Ente di conciliazione riconosciuto.

Bisogna premettere che il rapporto che si instaura tra il paziente e il medico e la struttura ospedaliera è un contratto anche se non viene firmato per scritto.

Il paziente che lamenta un danno dovrà quindi dimostrare di essersi rivolto al medico / struttura ospedaliera, dimostrare di aver subito un danno a seguito della terapia ospedaliera e un peggioramento della propria condizione di salute, specificare in cosa tecnicamente consiste l’errore medico e il nesso tra l’errore e il peggioramento del paziente.

Toccherà al professionista comunque l’onere di provare di aver agito correttamente.

Riassumendo si può così sintetizzare:

A chi deve essere richiesto il risarcimento del danno

-  al medico

- alla struttura ospedaliera

- alla ASL

 

Come ottenere il risarcimento

Chi sospetta di essere stato vittima di errore medico deve:

-          Chiedere copia della cartella clinica

-         Sottoporre tutta la documentazione ad un medico legale che valuterà se vi sono i presupposti per una azione risarcitoria e per determinare l’esistenza di un errore medico

 

In caso di parere positivo del medico legale attraverso il proprio avvocato avviare la richiesta di risarcimento del danno.