Risarcimento malasanita Milano

√ Ci occupiamo di Risarcimento danni da incidente stradale da OLTRE 20 anni.

Siete vittima di un sinistro stradale e volete ottenere il giusto risarcimento?

Lo Studio Medico Legale della Dott.ssa Gargiulo vi assiste in tutto l’iter sino al riconoscimento del risarcimento danni.

"La Dott.ssa Gargiulo è Dirigente Medico Superiore della Polizia di Stato e CTU del Tribunale. Si occupa di risarcimento danni da oltre 20 anni e assiste personalmente i propri Pazienti."

  1. Definizione: cos'è un Incidente stradale
  2. Risarcimento danni incidente stradale
  3. Risarcimento danni incidente stradale: perizia medico legale assicurativa
  4. Risarcimento danni da incidente stradale: come si denuncia
  5. Risarcimento danni incidente stradale: da parte dell’Assicurazione
  6. Risarcimento danni incidente stradale: Azione davanti al Giudice
  7. Risarcimento danni incidente stradale: documenti per l’Assicurazione
  8. Risarcimento danni incidente stradale: documenti per l’Assicurazione
  9. Risarcimento danni incidente stradale: a chi spetta?
  10. Risarcimento danni incidente stradale: quando richiedere?
Cosa è un incidente stradale? Definizione
L'incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Nozione di incidente stradale

Anche la Corte di Cassazione con sentenza con sentenza 34909/2017 si occupa di definire il sinistro stradale:

“quando il codice della strada fa riferimento a un “incidente” intende riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività.

Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell’incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 C.d.S. t che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso“.


Contatta lo studio medico legale


Risarcimento danni incidente stradale. Come procediamo?

curriculum gargiulo lucia

Chi rimane vittima di un infortunio, da qualunque causa sia provocato (sinistro stradale, infortunio sul lavoro, assicurazione privata, assicurazione sanitaria), spesso deve patire gravi sofferenze fisiche e morali.

Assistiamo il Cliente a 360° fino al risarcimento danni. Nel caso di lesioni di media e grave entità il pagamento sarà effettuato a risarcimento danni ottenuto. Ci avvaliamo di un team di professionisti (Medici specialisti) specializzati nel risarcimento danni da sinistro stradale e da qualunque altra causa.

La Dott.ssa Lucia Gargiulo è Dirigente Medico Superiore della Polizia di Stato ed è Perito CTU del Tribunale.

Contatta lo studio medico legale

Risarcimento incidente stradale : Perizia medico legale assicurativa

Prima di tutto è essenziale analizzare nel dettaglio la documentazione sanitaria in possesso del Cliente per evidenziare le lesioni e i danni subiti nel sinistro stradale.

Dopo una attenta analisi della documentazione sanitaria e una visita medica al Cliente potrà essere redatta la Perizia Medico Legale (Perizia Medico Legale di Parte o Perizia Assicurativa) che fornirà al legale rappresentante del Cliente lo strumento tecnico, con cui quantificare il danno ed eventualmente trattare nel migliore dei modi il risarcimento economico con la controparte.

Ricapitolando, essenziale è esaminare attentamente le vostre cartelle cliniche, prescrivere gli eventuali accertamenti sanitari necessari al fine di dimostrare il danno da incidente subito e il nesso causale con l'incidente e redigere infine la Perizia Medico Legale.

La presentazione della propria Perizia Medico Legale consente quindi nell'ordine:

  1. Individuazione del danno
  2. Quantificazione del danno
  3. Individuazione di una proposta di accordo
  4. Negoziazione di una proposta in via amichevole con la Compagnia Assicurativa
  5. Eventuale azione giudiziaria

Il nostro Studio Medico Legale vi assiste in tutte le fasi sino all'ottenimento del risarcimento assicurativo. Il pagamento per le lesioni di media e grande entità potrà avvenire a risarcimento danni ottenuto.

Da quanto sopra descritto si intuisce che la perizia medico legale è fondamentale per stabilire l'entità dei danni biologici, patrimoniali ed esistenziali subiti da un individuo in seguito ad un determinato fatto e di conseguenza a determinare il risarcimento danni di cui ha diritto. Altro compito della perizia medico legale è determinare l'entità delle misure assistenziali di cui ha diritto il paziente.

Esiste un particolare ramo della medicina, la medicina legale, che si occupa di stabilire le condizioni psico-fisiche dei pazienti, anche da un punto di vista medico-legale. Infatti le condizioni di salute di un individuo danno diritto all'applicazione di specifiche norme giuridiche, che determinano forme di risarcimento danni o di assistenzialismo.

La perizia medico legale è il risultato degli studi effettuati dallo Studio Medico Legale della Dott.ssa Gargiulo, durante la sua consulenza. Si tratta di uno strumento fondamentale nella giurisprudenza italiana, in grado di determinare l'andamento di un processo penale o civile che sia. Con la perizia medico legale si trova il collegamento causa effetto tra un determinato evento, ad esempio un incidente stradale o un reato, e una lesione o una malattia subita dal paziente.

In altre parole per ottenere un risarcimento danni adeguato, è indispensabile dimostrare da un punto di vista scientifico, che le lesioni, le ferite e i traumi sono la causa diretta di un particolare evento.

La perizia medico legale viene quindi redatta dal nostro Studio medico legale dopo una attenta visita medico legale, una analisi delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria del paziente che ha subito il danno.

La perizia medico legale svolge un ruolo strategico sia in ambito stragiudiziale e che giudiziale, essendo spesso l'unico documento scientifico in grado di determinare quanto accaduto in una particolare situazione. Il medico legale può quindi essere chiamato a redigere la perizia medico legale sia dal proprio paziente sia direttamente dal Giudice per definire le modalità e le cause che hanno provocato il danno oggetto del contenzioso.


Risarcimento danni incidente stradale : come si denuncia?

Sapere nei minimi dettagli come denunciare un sinistro stradale alla propria assicurazione è il primo step da compiere per ricevere il giusto indennizzo nel minor tempo possibile.

La denuncia va presentata seguendo una determinata procedura ed entro i termini previsti dalla legge, altrimenti c’è il rischio di perdere parzialmente o totalmente il diritto al risarcimento. In ogni caso la denuncia di un sinistro al proprio assicuratore dev’essere inviata anche quando si ha torto, e quindi non si ha diritto ad alcun indennizzo.

Va inoltre ricordato che la denuncia all’assicurazione è sempre obbligatoria e mai facoltativa, anche in caso di incidente di lieve entità oppure senza il coinvolgimento di altri mezzi.

Denuncia di Sinistro Stradale

L’obbligo di cui sopra è sancito dall’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private. Secondo cui “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall’Ivass”.

Lo stesso articolo spiega pure che “in caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di sinistro”. Il quale dispone la perdita o la riduzione dell’indennità in caso di omessa denuncia, a seconda che l’omissione sia dolosa o ‘solo’ colposa.

Quindi nessun dubbio, bisogna sempre avvisare la propria assicurazione. E adesso vediamo come.

Come denunciare un sinistro stradale

Un sinistro stradale provoca un forte stress emotivo, specialmente se ci sono dei feriti o se i danni alla vettura sono ingenti. In questi casi è comunque necessario agire con la massima lucidità. La denuncia, come detto, è fondamentale, e (art. 1913 c.c.) va inviata all’assicurazione entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza.

Questo termine non si applica se la compagnia ha partecipato direttamente alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Tuttavia l’inosservanza del termine di tre giorni non pregiudica automaticamente l’ottenimento dell’indennizzo: l’assicuratore deve infatti dimostrare di aver subito un danno a causa della mancata o tardiva denuncia, altrimenti l’assicurato può legittimamente pretendere la liquidazione completa del risarcimento.

Detto questo, è estremamente consigliabile, anche per accorciare i tempi dell’istruttoria, avvisare l’assicurazione con celerità.

Denuncia di un sinistro e modulo C.A.I.

La denuncia (come suggerisce il pluricitato art. 143 del CdA) va inoltrata avvalendosi del modulo blu di constatazione amichevole o C.A.I. fornito dalla propria compagnia assicurativa al momento della stipula della polizza, allegando eventualmente tutte le prove documentali a favore. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo blu sia firmato da tutti i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento dei danni.

Se invece c’è disaccordo, è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione dei fatti. Senza nessuna compilazione del modulo blu si può lo stesso procedere con la richiesta di risarcimento danni, informando la propria compagnia per iscritto e formulando la cosiddetta ‘denuncia cautelativa’, che consiste nella descrizione del sinistro.

 

Leggi altro sulla denuncia di un sinistro stradale

Ricapitoliamo Richiesta Risarcimento incidente stradale : come procedere

La richiesta risarcitoria (sia in caso di indennizzo diretto sia in caso di RCA) va inoltrata sia presso la sede legale della propria Compagnia Assicurativa, sia presso la sede legale della Compagnia Assicurativa del responsabile del danno.

Tale richiesta va inoltrata o a mezzo Raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) e deve obbligatoriamente contenere, come precisato dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni,:

  • Nome e cognome;
  • residenza e codice fiscale dei soggetti aventi diritto al risarcimento;
  • età, attività e reddito;
  • dinamica e circostanze nella quali è avvenuto l’incidente (luogo, data, ora, descrizione dei mezzi coinvolti, targhe, compagnie assicurative ecc.);
  • data e ora di disponibilità ad eventuali verifiche atte ad accertare l’entità dei danni;
  • valutazione complessiva dei danni subiti (spese meccaniche, di carrozzeria, di trasporto ecc.).
  • Certificati medici, eventuale perizia medico-legale di parte, spese mediche documentate,;
  • dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

In caso di richiesta non completa, comunque, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni.

Risarcimento danni sinistro stradale : responsabilità piena e concorso di colpa

Quando si parla di incidente stradale si parla di “piena responsabilità” o di “concorso di colpa” del conducente o dei conducenti che hanno provocato il sinistro. A seconda della percentuale di colpa, la compagnia assicurativa del responsabile sarà tenuta a corrispondere il risarcimento nella relativa misura percentuale.

Dal 1° gennaio 2017, in caso di incidente stradale nel quale sono coinvolti non più di due mezzi, è applicabile lo strumento dell’indennizzo diretto mediante il quale il danneggiato potrà richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazioni.

Quando i veicoli coinvolti sono maggiori di due ci si dovrà rivolgere alla Compagnia assicurativa del responsabile.

In caso di incidente provocato da un mezzo non assicurato, invece, per ottenere il risarcimento del danno subito occorre fare riferimento al fondo di garanzia per le vittime della strada

Tempi e modalità di risarcimento danni incidente stradale

La tempistica del risarcimento danni da Incidente Stradale è variabile a seconda dei casi.

In caso di sottoscrizione C.A.I. (constatazione amichevole di incidente) da parte di entrambi i conducenti, come abbiamo già detto, i tempi si riducono, ma si allungano nel caso vi siano, oltre ai danni alle vetture, anche lesioni personali.

Pertanto, in caso di indennizzo diretto e di sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti del C.A.I., questa avrà solo 30 giorni per nominare un proprio perito tecnico per la quantificazione del danno ed effettuare l’offerta risarcitoria.

In caso di lesioni personali derivate dall’incidente stradale, la Compagnia di assicurazioni, avrà, invece, 60 giorni per nominare un proprio perito medico-legale per la quantificazione del danno ed effettuare l’offerta risarcitoria.

Nel caso in cui l’importo offerto dalla compagnia assicurativa non sia soddisfacente, ovvero sia inferiore rispetto al danno effettivamente sofferto, lo stesso potrà essere trattenuto dal danneggiato a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa per il danno subito.

Nel caso in cui la Compagnia Assicurativa non provveda all’offerta entro il termine di 30 giorni (o 60 in caso di lesioni personali) potrebbe subire una sanzione da parte dell’IVASS.

In caso di mancata sottoscrizione del C.A.I. ma nella frequente situazione di indennizzo diretto, la richiesta risarcitoria andrà formalizzata con Raccomandata A.R. ed indirizzata alla sede legale della propria Compagnia Assicurativa, la quale avrà massimo 60 giorni (decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata, per istruire la pratica ed effettuare offerta risarcitoria e/o 90 giorni in caso di lesioni personali.

L’assicurato sarà comunque tenuto entro 3 giorni a denunciare il sinistro ex art. 143 cod. ass. e art. 1913 cc.

Infine, nella casistiche indicate di impossibilità di applicazione del procedimento di indennizzo diretto, ad esempio in quella più frequente di lesioni personali subite a seguito di incidente stradale che superino l’invalidità permanente del 9%, oppure in caso di incidente con veicoli stranieri, si applicherà il procedimento ordinario R.C.A., pertanto la richiesta risarcitoria andrà formalizzata con Raccomandata A.R. ed indirizzata alla sede legale della Compagnia Assicurativa del responsabile dell’incidente, la quale avrà 60 giorni per effettuare l’offerta risarcitoria dei danni materiali e/o 90 giorni per le lesioni personali.


Contatta lo studio medico legale


Risarcimento danni incidente stradale : da parte dell’Assicurazione

Ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia assicuratrice deve innanzitutto verificare chi sia il responsabile dell’incidente: potrà essere responsabile esclusivamente il conducente di uno dei veicoli coinvolti, oppure entrambi i conducenti.

Verificata la responsabilità, l’assicurazione procede diversamente a seconda del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento.

Con riguardo al danno al mezzo, l’assicurazione incarica un proprio perito affinchè verifichi e quantifichi economicamente l’entità dei danni subiti dal veicolo coinvolto e dei quali viene richiesto il risarcimento. Ottenuta la relazione del perito, l’assicurazione fa un’offerta al danneggiato e, se questo accetta la somma offerta, provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Il danneggiato è tenuto dunque a rilasciare quietanza liberatoria. 

In caso invece di lesioni personali, il danneggiato – una volta guarito – dovrà trasmettere all’assicurazione un certificato medico di chiusura della malattia e solo da quel momento la compagnia assicuratrice provvederà a nominare un proprio medico legale ed a sottoporre il danneggiato a visita, affinchè venga valutata l’entità delle lesioni subite.

La relazione del medico legale riporterà nel dettaglio la percentuale di invalidità permanente e temporanea riportata dal danneggiato e il numero di giorni di convalescenza che, presumibilmente, si ritengono congrui alle lesioni riportate. Sulla base di questi dati il liquidatore dell’assicurazione determina, utilizzando apposite tabelle, la somma di denaro spettante al danneggiato a titolo di risarcimento e formula la sua offerta.

In questa fase, naturalmente, diventa determinante avere una propria relazione medico legale di parte (perizia medico legale di parte) che indichi puntualmente le lesioni subite e quantifichi il danno.

Anche in questo caso, l’accettazione dell’offerta comporta la chiusura del sinistro.

Se l’offerta non viene accettata o il danneggiato non comunica alcuna risposta, l’assicurazione, sempre entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta, che viene quindi incassata dal danneggiato a titolo di “acconto sul maggior danno subìto”.

Approfondisci

Lesioni Personali

Le lesioni personali sono i danni fisici e psichici subiti dalla vittima di un incidente stradale. Anche per il Risarcimento Danni da Incidente Stradale la Compagnia di assicurazione nomina un suo fiduciario medico-legale che redigerà apposita perizia con indicata la quantificazione del danno in termini percentuali di “invalidità permanente”, “invalidità temporanea” e “spese mediche”.

L’invalidità temporanea corrisponde al periodo in cui il danneggiato, a seguito di incidente stradale, è impossibilitato a svolgere le attività lavorative giornaliere.
Al fine di ottenere il risarcimento di questo tipo di lesione è necessario esibire idonea certificazione medica. L’Invalidità temporanea può essere ASSOLUTA, quando la persona è totalmente impossibilitata o PARZIALE, allorquando la persona non è totalmente impossibilitata. In quest’ultimo caso il risarcimento viene riconosciuto in misura percentuale (75%-50%-25%).
Le tabelle del danno attualmente in vigore sono aggiornate al 2018 e prevedono una quantificazione del danno giornaliera assoluta (100%) di € 46,88.

L’Invalidità permanente è quella lesione fisica grave ed irrimediabile che condiziona per sempre la vita del danneggiato. Per essere risarcita deve essere naturalmente successiva all’incidente stradale subito ed eziologicamente collegata allo stesso.
Si distinguono lesioni “micropermanenti” e “macropermanenti”.

Le lesioni micropermanenti (da 1 a 9 di I.P.%) sono quelle lesioni fisiche di lieve entità quantificate da 1 a 9 punti percentuali di danno biologico.
Al fine di giungere alla quantificazione delle cosiddette lesioni personali “di lieve entità” (da 1 a 9 di I.P.%) è necessario acquisire preventivamente il parere scritto di un professionista medico-legale, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, il quale, sulla base dei danni fisici (stabilizzati) subiti dalla vittima, del periodo di invalidità totale e parziale e delle spese mediche sostenute, redigerà una relazione medico-legale effettuando una quantificazione della Invalidità Permanente in termini percentuali oltre ad una quantificazione dei giorni di inabilità totale e parziale, sempre in termini percentuali, quantificando infine le spese mediche sostenute.
Nel caso in cui dovesse sussistere anche un danno di natura morale, questo dovrà essere riconosciuto sempre in termini percentuali dal medico-legale e supportato da idonea documentazione medica (ad esempio certificazioni specialistiche neurologiche, psicologiche, psichiatriche, ecc)
Soltanto sulla base di tale quantificazione si potrà effettuare il calcolo prendendo come riferimento le attuali tabelle del danno biologico di lieve entità che potranno essere reperite sul nostro sito.

Le lesioni macropermanenti (da 10 a 100 di I.P.%) sono quelle lesioni fisiche gravi quantificate da 9 a 100 punti percentuali di danno biologico.
Anche per il calcolo delle lesioni gravi occorrerà acquisire un parere medico-legale scritto. A differenza delle lesioni di lieve entità nelle lesioni macro-permanenti il danno morale è già contenuto nella percentuale di invalidità permanente e si applicheranno le cosiddette tabelle del danno non patrimoniale.
E’ indirizzo della consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione utilizzare per tutto il territorio italiano le Tabelle del danno non patrimoniale dell’Osservatorio della Giustizia del Tribunale di Milano.

Danni Riflessi

I danni riflessi corrispondono a quei danni non patrimoniali, conseguenti al sinistro stradale, che si producono nei prossimi congiunti della vittima diretta del fatto illecito.
La recente Giurisprudenza applica estensivamente l’art. 1223 c.c ai fini dell’applicazione del danno non patrimoniale considerando risarcibili sia gli effetti lesivi che costituiscono la conseguenza immediata e diretta del danno ma, anche, quelli che risultano la conseguenza normale di un determinato antecedente causale.

Allo stesso modo però la medesima Giurisprudenza ha stabilito i requisiti indispensabili per ottenere il risarcimento:

  • è necessario che sussista una relazione con la vittima diretta del fatto illecito fondata su un vincolo familiare (matrimonio) riconosciuto dalla legge ovvero su una situazione di fatto qualificata (ad es. convivenza more uxorio);
  • è necessario che si tratti di una lesione apprezzabile in relazione al rapporto esistente con la vittima e che ci sia l’incidenza concreta sullo svolgimento della relazione;

In pratica, chi in conseguenza di un grave incidente stradale ha subito la lesione o la perdita della propria relazione familiare, è legittimato ad agire in giudizio per vedersi riconoscere il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in termini di peggioramento della qualità della propria vita e di sofferenza morale transeunte.
Ai fini della quantificazione del danno il Giudice in Sentenza dovrà dare dimostrazione di aver tenuto conto di tutti gli aspetti del danno così come prodottosi e con le peculiarità del caso concreto e conseguente.

La Giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione utilizza le Tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano poiché rispecchiano più fedelmente i valori risarcitori da utilizzare per la quantificazione del danno.
Sempre con riferimento al danno da liquidare ai prossimi congiunti della vittima, la Giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nel ritenere che tale danno dovrà essere valutato complessivamente e equitativamente, tenendo conto della relazione affettiva del danneggiato con la vittima, danno che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridica-affettiva del prossimo congiunto; tale voce di danno andrà quindi liquidata attraverso la valutazione del caso concreto, escludendo così ogni automatismo liquidativo.

La personalizzazione del danno e le ultime direttive della Corte di Cassazione

La cosiddetta “personalizzazione del danno” corrisponde al maggior danno che deriva alla persona dalle conseguenze peculiari del caso concreto e si distingue dalle conseguenze comuni. La prova deve essere specifica e non generica e, al fine di effettuare una corretta liquidazione del danno non patrimoniale bisogna considerare tutte le conseguenze dannose dell’illecito evitando comunque la duplicazione dei danni.

Risarcimento danni incidente stradale : Azione davanti al Giudice

Nel caso in cui l’assicurazione ritenga che vi sono dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure in caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge, o ancora in caso il danneggiato non ritenga congrua la somma che l’assicurazione gli vuole liquidare e non si raggiunga un accordo, è possibile fare causa alla propria compagnia di assicurazione.

La causa può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni (novanta in caso di danno alla persona) decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Questa procedura di risarcimento diretto non si applica ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli (i cosiddetti sinistri multipli o tamponamenti a catena), né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro).

In tali casi il risarcimento dovrà essere richiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell’incidente. La procedura di risarcimento del danno prevista prevede, in questo caso, termini più lunghi per la formulazione dell’offerta al danneggiato, o per la comunicazione dei motivi per cui non ritiene di fare l’offerta.

In particolare, i termini sono i seguenti:

  • sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro per i sinistri con soli danni a cose. Questo termine si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro;
  • novanta giorni dalla ricezione della documentazione, per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o decesso.

In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni e in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

I tempi di pagamento della somma offerta sono, invece, gli stessi previsti per la procedura di risarcimento diretto: quindici giorni dalla dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato.


Contatta lo studio medico legale


Risarcimento danni incidente stradale : documenti per l’Assicurazione

I dati e i documenti che il danneggiato deve fornire all’impresa di assicurazione sono gli stessi sia in caso di risarcimento diretto che nel caso di risarcimento da parte dell’assicurazione del veicolo responsabile.

In particolare, si devono trasmettere:

per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale delle persone che hanno diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite. Una volta cessate guarito, il danneggiato deve trasmettere all’assicurazione un certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inail), o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

Tramite la richiesta risarcimento danni incidente stradale il soggetto danneggiato mette in mora la compagnia assicurativa della controparte. La richiesta va effettuata tramite PEC, fax, raccomandata A/R, sito internet oppure presentata a mano. Una volta ricevuta, scattano ufficialmente i termini a carico dell’impresa per formulare l’offerta di risarcimento. La richiesta di risarcimento per danni materiali e/o fisici deve contenere:

  • Estremi dei veicoli coinvolti nel sinistro
  • Entità delle lesioni subite dal danneggiato
  • Certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione e l’eventuale presenza di postumi
  • Attività lavorativa e situazione reddituale del danneggiato
  • Luogo e data in cui sono state ispezionate le cose danneggiate
  • Dati anagrafici degli eventuali testimoni

Contatta lo studio medico legale


Risarcimento incidente stradale : danno patrimoniale e non patrimoniale

Il danno patrimoniale

Il danno patrimoniale rappresenta il pregiudizio economico e alle proprie cose subìto dal danneggiato in seguito al sinistro (ad esempio i danni subiti al proprio veicolo, la rottura degli occhiali a seguito dell’impatto, ecc…).

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale è rappresentato da tutte le conseguenze non economiche o materiali che il sinistro ha determinato.

Perizia Medico Legale di Parte

La perizia medico legale di parte evidenzia:

  • danno biologico, da intendersi quale lesione all’integrità psicofisica della persona (si pensi alle lesioni subite in ragione del sinistro)
  • danno morale ed esistenziale, da intendersi quale sofferenza subìta dal soggetto che riporta delle lesioni in conseguenza del sinistro. Ha carattere esclusivamente interiore ed emotivo (si pensi al danneggiato che in conseguenza delle lesioni subite alteri le proprie abitudini e le proprie relazioni, perché ad esempio cade in depressione oppure non può più praticare lo sport che prima svolgeva con tanta passione).

Danno Biologico

Il danno biologico viene liquidato con riferimento a due voci:

  • inabilità temporanea, che consiste nel periodo in cui vi è uno stato di malattia e durante il quale il soggetto danneggiato è impossibilitato (totalmente o parzialmente) a svolgere la propria occupazione.
  • invalidità permanente, che viene liquidata tenendo conto dell’età del danneggiato e dell’entità delle conseguenze permanenti riportate.

Danno Morale

Il danno morale per essere liquidato deve invece essere oggettivo (palesemente riscontrabile) e rigorosamente provato.

Risarcimento danni incidente stradale: a chi spetta?

Il risarcimento danni incidente stradale può essere richiesto sia al proprietario del veicolo che al conducente, se le due figure non corrispondono. Secondo il principio di responsabilità solidale, infatti, “il proprietario del veicolo o […] l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà”. Al risarcimento danni fisici incidente stradale, e a quelli materiali, hanno diritto tutti i terzi non trasportati. I terzi trasportati (passeggeri) hanno invece diritto al solo risarcimento di danni fisici. Chi, invece, non ha diritto all’indennizzo è il conducente responsabile, il proprietario e i parenti del conducente.

Risarcimento danni incidente stradale: quando richiedere

Per quanto riguarda i tempi risarcimento danni incidente stradale, occorre rientrare nei termini di prescrizione. Ciò significa che la richiesta per il risarcimento del danno prodotto alla circolazione deve avvenire entro due anni. Se, invece, il fatto ha prodotto lesioni colpose ed è pertanto considerato reato, la prescrizione scatta dopo cinque anni. Per la presentazione della richiesta si può attivare la procedura diretta o la procedura ordinaria. La prima va chiesta alla propria compagnia assicurativa, la seconda a quella della controparte, in base alle circostanze dell’incidente.


Contatta lo studio medico legale


 

Descrivi il tuo caso

Cliccando su "Invia Messaggio" dichiari di aver letto ed accettato l'informativa privacy


Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.