Consulenza in materia penale

 

Lo Studio Medico Legale della Dott.ssa Gargiulo è specializzato nella consulenza e assistenza medico legale a privati ed aziende (consulente tecnico di parte)  nell'ambito civile e penale e nell'assistenza dei propri Clienti in tutti i gradi di giudizio.

La Dott.ssa Gargiulo è Perito e CTU del Tribunale ed assiste i propri clienti elaborando la perizia medico legale e assistendoli, ove necessario, nelle procedure del dibattimento/contradittorio.

In particolare svolge attività di consulenza per Enti di Cura e riabilitazione, Residenze sanitarie e disabili, Residenze sanitarie assistenziali (Case di Riposo), Aziende.

Svolge attività medico legale come Consulente tecnico del Pubblico Ministero, Perito del Giudice, Consulente Tecnico della difesa, Consulente Tecnico delle altre parti private.

In questo ambito svolge attività di verifica per quanto riguarda:

- appropriatezza della Struttura residenziale rispetto a quanto disposto dalle normative nazionali e regionali.

- utenza accolta 

- requisiti strutturali e tecnologici

- requisiti organizzativi e gestionali

- rilevazione incidenza eventi sentinella

Lo Studio Medico Legale ha competenza in tutte le aree del diritto penale classico nonchè del diritto penale dell'economia, del lavoro e dell'impresa in genere. (reati connessi all'attività medico chirurgica, reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, etc).

Nel processo penale l'intervento del perito o del consulente tecnico, come esperto cui affidare l'incarico di valutazione tecnico-scientifica dei dati materiali pertinenti al reato, assume un ruolo di particolare rilievo nella dinamica processuale per l'apporto indispensabile al Giudice di quelle cognizioni medico-legali utili alla soluzione della causa stessa.

Valutazione  della compatibilità carceraria che, come recita l'arti. 275 cpp, è volta ad individuare i casi di imputati che si trovino in condizione di salute particolarmente gravi che non consentono le cure in caso di detenzione.

Il Medico Legale e la Perizia nel processo penale

La perizia nel processo penale è regolamentata negli art. da 220 a 232 e 508 c.p.p. La perizia viene collocata tra i "mezzi di prova" ed in quanto tale neutra ovvero né a carico né a discarico dell'imputato, sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa al potere discrezionale del Giudice.

Nel codice vigente viene utilizzata la formula "la perizia è ammessa" limitando la discrezionalità del Giudice al solo accertamento del presupposto di ammissibilità della indagine peritale con la conseguenza che la perizia diviene obbligatoria non appena il Giudice accerti l'esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche e mediche.

I contributi invece della psicologia, criminologia e delle discipline affini sono ammessi in sede esecutiva, quando, essendo già accertato il fatto, occorre valutare il trattamento più adeguato ai bisogni del condannato sulla base dell'osservazione scientifica della personalità.

Va precisato però che come nel corso del dibattimento o dell'udienza preliminare il Giudice può disporre d'ufficio la perizia, viceversa nel corso dell'indagine preliminare vi provvede il Giudice solo su istanza di parte.

Le parti possono richiedere una perizia durante le indagini preliminari solo se:

  • si tratta di perizia indifferibile
  • la perizia comporta indagini lunghe che, se disposta nel dibattimento, ne determinerebbe una sospensione superiore a 60 giorni
  • si tratti di accertamento irripetibile

Nel processo penale va quindi distinta la figura del Perito (nominato ai sensi art.221 c.p.p.) che rappresenta il consulente del Giudice dai Consulenti tecnici che sono invece i Consulenti delle parti sia private sia del Pubblico Ministero.

Per quanto riguarda la nomina il Perito deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito Albo dei Periti istituito presso ogni Tribunale e solo in via sussidiaria può essere scelto tra persone particolarmente competenti in materia.

Il Medico Legale come Consulente Tecnico d'ufficio

Il nuovo codice di procedura penale consente alle parti di nominare dei propri consulenti anche nel caso in cui non sia stata disposta la perizia dal Giudice. Ciascuna parte può infatti nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici i quali possono esporre al Giudice il proprio parere anche presentando memorie scritte.

L'Istituto della consulenza extraperitale disciplinato dall'art. 233 ha lo scopo di sottoporre al Giudice pareri qualificati idonei a indurlo a valutare la convenienza di disporre una perizia. Tuttavia trattasi di uno strumento autonomo, alternativo alla perizia, con il quale le parti possono far entrare immediatamente nel processo il loro contributo scientifico medico legale.

La nomina del Consulente extraperitale può essere fatta dalle parti direttamente o per mezzo del difensore e deve essere documentata. Ha rilievo interno all'attività di parte, finchè non sorga ovviamente l'esigenza di utilizzarla ai fini processuali. Il Consulente tecnico extraperitale può svolgere di sua iniziativa indagini e accertamenti consentitegli dalla oggettiva disponibilità, ad opera della parte che lo ha nominato. Il Consulente delle parti Private ha facoltà di esaminare il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti nei casi in cui ciò è consentito al difensore.

Terminata l'attività, il Consulente può esporre al Giudice il proprio parere sia oralmente che per iscritto attraverso la presentazione di memorie, che vengono assimilate a quelle di cui all'art. 121 c.p.p.

E' stato anche precisato che i pareri dei Consulenti possono essere letti in udienza ed utilizzati per la decisione anche in mancanza del previo esame dello stesso Consulente e qualora le parti non ne abbiano contestato il contenuto ed il Giudice abbia ritenuto superfluo disporre la perizia.

Lo Studio Medico Legale  presta assistenza in ogni fase del procedimento penale.


L'attività medico legale comprende :

  • esame degli atti circostanziali
  • esame della documentazione sanitaria
  • valutazione del nesso di causa
  • acquisizione ulteriori indagini cliniche e/o strumentali finalizzate alla valutazione del nesso e delle eventuali conseguenze permanenti
  • eventuale sopralluogo
  • autopsia (esame autoptico) e perizia autoptica - accertamento tecnico non ripetibile per il quale si può nominare un consulente tecnico di parte che assista all'esame autoptico (Art. 360 cpp).  Essendo l'autopsia un esame non ripetibile sarà possibile valutarla come prova in giudizio e potrà essere inserita nel fascicolo del dibattimento.
  • perizia penale (perizia medico legale)
  • valutazione delle conseguenze penalmente rilevanti sul periziando con stesura della relazione medico legale (perizia penale).
  • attività di assistenza medico legale in corso di indagine peritale d'ufficio
  • accesso in dibattimento, esposizione della valutazione tecnica di parte, sottoposizione ad interrogatorio crociato.

 

 

                          Consulenza in tutta Italia

 

 

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